04/06/2020 - Mobilità in uscita da coprire con i concorsi: via libera dalla Corte dei conti
tratto da lapostadelsindaco.it
Mobilità in uscita da coprire con i concorsi: via libera dalla Corte dei conti
La Rivista del Sindaco 04/06/2020 Modelli di Gestione
Cade l’obbligo di ricorrere alla mobilità in entrata per coprire il personale in uscita per mobilità, grazie a quanto deciso con il Dpcm 18/2020; per sopperire a tale bisogno si potranno utilizzare procedure concorsuali all’interno dello “spazio assunzionale”. L’accantonamento della impostazione relativa alla mobilità neutrale vigente in precedenza è stato confermato anche dalla Corte dei conti Emilia Romagna. Tale “accantonamento” è dovuto anche al superamento del doppio binario tra capacità assunzionale con concorso dall’esterno (già attiva dalle precedenti cessazioni) e la possibilità di realizzare mobilità in entrata in funzione dei tetti di spesa.
La magistratura contabile dell’Emilia Romagna ha infatti emesso la delibera 32/2020, in materia del nuovo regime assunzionale, esprimendo uno dei primi pareri seguenti alla pubblicazione del decreto attuativo dell’articolo 33, Dl 34/2019, che ha apportato numerosi cambiamenti alle modalità di determinazione degli spazi assunzionali degli enti locali. Modalità sulle quali aleggiano ancora diversi dubbi da parte degli operatori. In considerazione del fatto che i bandi per mobilità in entrata si siano rivelati spesso infruttuosi per far fronte alla carenza di personale, uno dei citati dubbi riguarda proprio la possibilità di coprire le mobilità in uscita con degli appositi bandi, da parte di un Comune in tale necessità.
Il nuovo quadro normativo è stato oggetto della disamina della Corte dei conti, che ne ha messo in risalto i punti considerati salienti, in particolare riguardo l’impostazione e le logiche che si occupano della gestione del personale, che hanno presentato una discontinuità marcata rispetto a quelle preesistenti. La calibratura degli spazi assunzionali del personale a tempo indeterminato potrà essere fatta individualmente per ogni ente, grazie ad un particolare sistema di virtuosità nell’equilibrio finanziario, che si ottiene considerando spese ed entrate.
Tale sistema di calcolo della spesa per i Comuni, sarà basato sulla pianificazione triennale dei fabbisogni di personale, permettendo all’ente di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con un tetto di spesa massimo definito in percentuale per tutto il personale dipendente, differenziata per fascia demografica, calcolando per gli ultimi tre rendiconti approvati la media delle entrate, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità che si è stanziato nel bilancio di previsione.
Il limite di spesa non è più presente nel nuovo quadro, dove invece si individua una differente modalità per gestire la spesa per di personale. Si è creata in questo modo una regola che porta a sollecitare l’ente a tenere una definizione precisa del fondo crediti di dubbia esigibilità e ad una corretta riscossione delle entrate. L’assenza di un richiamo ad “oneri relativi ai rinnovi contrattuali”, che già in precedenza erano stati esclusi dal tetto speso per il personale, risultano coerenti in questo conteso, sempre che si attivino le regole proprie stabilite in relazione ai controlli finanziari previsti sugli oneri recati dai rinnovi, per quanto riguarda la compatibilità e la copertura dei costi per il comparto, quantificati dal Ccnl. In un simile contesto, la volontà di escludere dal calcolo spesa la quota dell’Irap risulta anch'essa logica e coerente, preferendo un’impostazione basata su un paramento finanziario, a carattere flessibile, di flusso, superando così il “limite di spesa”, ormai rigido paramento.
Articolo di Loris Pecchia