Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Giugno / 03/06/2020 - Esonero Imu ad ampio raggio - Niente acconto per tutte le attività ricettive di proprietà

03/06/2020 - Esonero Imu ad ampio raggio - Niente acconto per tutte le attività ricettive di proprietà

tratto da Italia Oggi Sette - 01 Giugno 2020
Esonero Imu ad ampio raggio - Niente acconto per tutte le attività ricettive di proprietà
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi Sette - 01 Giugno 2020
I titolari degli immobili destinati alle attività ricettive sono esentati dal pagamento dell' acconto Imu. L' esonero dal pagamento non è limitato a alberghi, pensioni e lidi, come previsto nella versione dello schema del decreto legge Rilancio, prima dell' approvazione definitiva, ma si estende a tutte le attività ricettive, purché il gestore sia anche proprietario dell' immobile. È stato ampliato l' elenco dei beneficiari dell' esenzione dal versamento della prima rata Imu. Dell' abolizione dell' acconto fruiscono, infatti, anche gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i campeggi, gli stabilimenti termali, i residence, i bed e breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, gli affittacamere e, in generale, tutti gli immobili destinati a attività ricettive.
Esonerate dal pagamento Tosap e Cosap, inoltre, tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai gestori di bar, ristoranti e attività commerciali. Ma non sono soggette al pagamento della tassa o del canone solo a partire dal 1° maggio e fino al prossimo 31 ottobre. I titolari di concessioni o autorizzazione per l' utilizzo di suolo pubblico sono tenuti a pagare la tassa o il canone, invece, nei mesi di marzo e aprile, nonostante alle attività commerciali sia stata imposta la loro chiusura e, quindi, non ci sia stata occupazione del suolo con pedane, tavolini e ombrelloni. Entro il prossimo 31 ottobre, per semplificare e accelerare i tempi, le domande di concessione o di ampliamento delle superfici delle occupazioni potranno essere presentate in via telematica, alle quali va allegata una planimetria. Sono queste le previsioni contenute negli articoli 177 e 181 del dl Rilancio (dl n. 34/2019).
Abolizione prima rata Imu. Dunque, si allarga notevolmente la platea dei soggetti beneficiari dell' agevolazione che, in seguito alla chiusura delle attività a causa del Covid-19, hanno subito ingenti danni. Il legislatore, con il dl Rilancio, ha previsto l' esenzione dal pagamento della prima rata Imu per i gestori delle attività ricettive, che sono anche proprietari degli immobili, adibiti a alberghi, pensioni, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali. A questi si aggiungono altre tipologie di immobili, nei quali si svolge attività ricettiva, che sono state esonerate dal pagamento dell' acconto a causa della pandemia: agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.
I titolari dei fabbricati che hanno questa destinazione non dovranno passare alla cassa entro il prossimo 16 giugno per il pagamento dell' imposta municipale. La norma di legge, però, fissa dei paletti e circoscrive l' abolizione solo per i possessori di diritto degli immobili, vale a dire per coloro che rientrano tra i soggetti passivi del tributo. L' esonero dal pagamento, in effetti, si applica solo a coloro che sono proprietari degli immobili destinati all' attività ricettiva. Il gestore potrebbe non essere proprietario del relativo immobile. È escluso, quindi, che in caso di locazione dell' immobile del beneficio fiscale possa fruire il titolare del fabbricato che percepisce il canone. Del resto, il locatore non è il soggetto che a causa della chiusura dell' attività ricettiva ha subito le perdite economiche legate all' emergenza sanitaria. Esenzioni Tosap e Cosap.
Esentati dal pagamento i titolari di concessioni e autorizzazione per l' occupazione di spazi e aree pubbliche. Anche se si tratta di un esonero a scoppio ritardato. Per promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall' emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio che somministrano alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie e così via), le quali risultano titolari di concessioni o di autorizzazioni per l' utilizzo di suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa e dal canone dovuti per l' occupazione. In effetti, non si capisce il senso di questa limitazione temporale fissata dall' articolo 181. Il legislatore, non è dato sapere se volutamente o per errore, non esclude il pagamento per l' occupazione di suolo pubblico proprio nel periodo di grande emergenza sanitaria, che ha comportato la chiusura delle attività commerciali.
Nei mesi di marzo e aprile, com' è noto, le saracinesche sono rimaste abbassate e ai titolari degli esercizi commerciali è stata imposta la chiusura ex lege. È stato materialmente impossibile occupare gli spazi pubblici con tavoli, sedie, pedane e ombrelloni. Pertanto, è mancato il presupposto per l' assoggettamento alla tassa o al canone, che è costituito dall' occupazione. Più che di esenzione, sarebbe più corretto parlare di assenza del presupposto richiesto dalla legge, vale a dire la sottrazione dello spazio pubblico all' uso della collettività, durante il periodo suddetto, che legittima la pretesa dell' ente locale a ottenere il pagamento.
L' esenzione è un' agevolazione. In questo caso non si può parlare di riconoscimento di un beneficio. E più corretto affermare che si è in presenza di un' impossibilità oggettiva di occupare lo spazio o l' area pubblica. Questo vale non solo per le occupazioni temporanee, ma anche per le occupazioni permanenti e stabili, atteso che è stato impossibile utilizzare le relative strutture. Per rimediare all' errore contenuto nella norma sopra citata, che ha delimitato temporalmente l' esenzione, o il legislatore interviene in sede di conversione del decreto legge 34 o è demandato all' ente adottare delle disposizioni che esonerino gli interessati dal pagamento. Tuttavia, mentre è consentito all' amministrazione locale prevedere con regolamento l' esenzione per il Cosap, che è un' entrata patrimoniale, ciò non è possibile per la Tosap, che è un' entrata tributaria.
In mancanza di una norma ad hoc che attribuisca il relativo potere, per la tassa le esenzioni sono disciplinate solo dalla legge. Non a caso l' articolo 49 del decreto legislativo 507/1993 elenca tassativamente in quali casi il contribuente può fruire dell' esenzione. Giuridicamente è fattibile la scelta dell' ente, come già rilevato, di non applicare la tassa o il canone per assenza del presupposto. In questo caso non vedo come possa essere configurato e contestato dall' organo competente un danno erariale, essendo comprovata la chiusura forzata delle attività a causa della pandemia nei mesi di marzo e aprile. Da salutare con favore è, invece, la disposizione contenuta nell' articolo 181 del dl, nella parte in cui stabilisce che, fino al 31 ottobre 2020, per velocizzare il rilascio delle nuove concessioni o per ottenere l' autorizzazione all' ampliamento delle superfici già occupate, le istanze possono essere presentate in via telematica e non sono soggette all' imposta di bollo. Alle domande devono essere allegate solo le planimetrie.
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman