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03/06/2020 - Enti locali: un'importante pronuncia delle Sezioni unite sui contratti derivati sottoscritti dai Comuni

tratto da eius.it
Enti locali: un'importante pronuncia delle Sezioni unite sui contratti derivati sottoscritti dai Comuni
In tema di strumenti finanziari derivati: 1) con riguardo ai contratti derivati stipulati dai Comuni sulla base della disciplina normativa vigente fino al 2013 - quando la l. 27 dicembre 2013, n. 147 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»], ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso - e della distinzione, secondo il diverso grado di rischiosità, tra derivati di copertura e derivati speculativi, pur potendo l'ente locale procedere alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanziari, nondimeno esso poteva utilmente ed efficacemente procedervi solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio; 2) l'autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell'estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel loro mantenimento in vita, ma con rilevanti modificazioni, dev'essere data, a pena di nullità, dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), là dove attribuisce al Consiglio la competenza in materia di «spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi», non essendo detta autorizzazione assimilabile a un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, adottabile dalla Giunta comunale in virtù della sua residuale competenza gestoria ex art. 48, comma 2, d.lgs. cit.
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