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28/01/2020 - Scorrimento Graduatorie, la Corte dei Conti interviene di nuovo

tratto da lentepubblica.it
Scorrimento Graduatorie, la Corte dei Conti interviene di nuovo
lentepubblica.it • 27 Gennaio 2020
 
Un tema, quello relativo allo scorrimento delle graduatorie, oggetto di moltepilici revisioni per effetto della legge di bilancio 2020.

Scorrimento Graduatorie, la Corte dei Conti interviene di nuovo mediante il parere  n. 85/2019 della sezione della Sardegna.
Il Comune istante, nella premessa della richiesta di parere, menziona l’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145/2018 e la deliberazione n. 36/2019/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte, evidenziando che “permangono incertezze interpretative sulle norme in tema di scorrimento delle graduatorie”.
Ecco la risposta della Corte dei Conti.
Scorrimento Graduatorie, la Corte dei Conti Sardegna si esprime
Secondo quanto riportato nel parere, si rimarca la possibilità per le PA di procedere all’assunzione di personale anche ricorrendo allo scorrimento di graduatorie già esistenti e ancora efficaci.
Il loro utilizzo mediante scorrimento, per l’assunzione di candidati “idonei non vincitori”, ha conosciuto, nel tempo, una tendenza espansiva, almeno sino all’introduzione della legge di bilancio n. 145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019.
La richiamata tendenza si è manifestata, in un primo momento, attraverso la dilatazione dell’efficacia temporale delle graduatorie, estesa da uno a tre anni. E, successivamente, con l’introduzione della possibilità di utilizzare le graduatorie da parte di Amministrazione diversa da quella che aveva bandito il concorso e approvato la conseguente graduatoria.
In sintesi, il legislatore ha previsto diversi termini di scadenza dell’efficacia delle “vecchie” graduatorie, compresi
  • dal 31 marzo 2020, per le graduatorie da scorrere approvate nel 2011,
  • al 31 dicembre 2021, per quelle da scorrere approvate nel 2018.
Le norme in esame, per come riformulate dai successivi interventi legislativi, prevedono espressamente la possibilità di scorrimento delle graduatorie fino alla data di scadenza della loro efficacia.
E tale scorrimento può essere inteso in senso ampio, comprensivo dello scorrimento di una graduatoria altrui, non sussistendo elementi per una interpretazione, restrittiva, limitata al solo scorrimento delle graduatorie proprie.
“Identità” di posti
Il legittimo scorrimento della graduatoria presuppone, inoltre, che vi sia “identità” di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale.
Questo si deve intendere nel senso di una necessaria corrispondenza tra il profilo e la categoria professionale del soggetto collocato in graduatoria e il profilo e la categoria professionale vacante nell’Ente che intende scorrere la graduatoria. Interessante, in proposito, è la Sentenza del TAR Veneto n. 864/2011, che concerne l’illegittimità dello scorrimento in caso di mancata corrispondenza del profilo e categoria professionale.
Appare quindi necessario che l’Amministrazione che intenda avvalersi dell’altrui graduatoria:
  • sia in grado di dimostrare la preesistenza, rispetto alla data di pubblicazione del bando, nel posto nel proprio organico;
  • e che il posto da coprire sia corrispondente al profilo professionale del candidato “idoneo” nella graduatoria da scorrere.
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