27/01/2020 - La nuova logica dei limiti di spesa per "acquisti di beni e servizi" nella Legge di Bilancio 2020
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La nuova logica dei limiti di spesa per "acquisti di beni e servizi" nella Legge di Bilancio 2020
di Erminia Giorno - Segretario generale della Camera di commercio di Cosenza, Claudio Nicolini - Responsabile del Servizio Finanza ed Amministrazione Unioncamere nazionale
I commi da 590 a 602 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono alcune importanti novità per le Pubbliche Amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT.
In particolare:
- viene avviata una semplificazione del quadro delle misure di contenimento (oggi "diffuse" tra normative che si sono susseguite nel tempo e che incidono su diverse tipologie di spesa), attraverso la previsione di un "algoritmo" che interviene sul contenimento delle future spese per "acquisti di beni e servizi" delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco Istat;
- vengono abrogate le normative in materia di riduzione della spesa relative ai compensi agli organi, missioni, carta e cancelleria, interventi di manutenzione ordinaria, consumi intermedi, rappresentanza ecc.;
- restano in vigore i limiti relativi alle spese di personale;
- viene stabilito un unico limite di spesa (a partire dall'esercizio 2020) legato al valore medio delle spese effettuate per acquisto di beni e servizi nel triennio 2016-2017-2018 come risultanti dai bilanci d'esercizio approvati;
- viene individuata, ai fini del calcolo dell'algoritmo, una diversa base imponibile tra gli enti in contabilità finanziaria e gli enti in contabilità economica;
- si utilizza, per gli enti in contabilità economico-patrimoniale, lo schema del conto economico di cui al D.M. 27 marzo 2013;
- la base imponibile per la determinazione del risparmio relativo alla spese per acquisti di beni e servizi per gli enti in contabilità economico-patrimoniale è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema del D.M. 27 marzo 2013;
- viene prevista la possibilità di superare il limite stesso solo nell'ipotesi di aver conseguito in ciascun esercizio un aumento corrispondente al valore dei ricavi ordinari rispetto a quello dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2018;
- viene prevista la possibilità di utilizzare, ai fini del superamento del limite di spesa media per acquisti di beni e servizi (nel rispetto degli equilibri di bilancio), l'aumento dei ricavi ordinari accertati solo però entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento;
- vengono esclusi dalla base imponibile i ricavi destinati a spese in conto capitale o finalizzati o vincolati da norme di legge o da disposizioni dei soggetti finanziatori e destinati a spese diverse dall'acquisizioni di beni e servizi;
- viene previsto un pagamento aggiuntivo allo Stato, a partire dall'esercizio 2020, pari al 10% di quello già versato sulla base delle disposizioni di versamento attualmente vigenti;
- vengono unificati i termini di versamento alla data del 30 giugno di ciascun anno;
- viene prevista la possibilità per gli enti in dissesto finanziario di non versare le somme complessivamente dovute allo Stato, accantonando le risorse fino alla conclusione delle procedure di risanamento;
- viene stabilito che, in caso di fusioni e accorpamenti di enti, i versamenti saranno determinati sulla base della somma dei versamenti dovuti dai singoli enti;
- viene inserito l'obbligo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, di riportare in apposita sezione, le modalità attuative di tale disposizione;
- si dispone che sull'osservanza della norma vigila (si parla di asseverazione) il Collegio dei revisori dei conti delle pubbliche amministrazioni e che, il mancato rispetto della normativa, costituisce illecito disciplinare per i responsabili dei servizi amministrativo-finanziari e determina la decurtazione del 30% dei compensi, gettoni e indennità agli organi di amministrazione risultanti nel loro ammontare alla data del 30 giugno 2019;
- viene prevista l'esclusione dall'applicazione di tale normativa nei riguardi delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e loro organismi strumentali anche societari nonché delle Agenzie fiscali;
- viene previsto che i compensi, gettoni di presenza ed ogni altro emolumento agli organi di amministrazione e controllo vengano stabiliti con disposizione del Mise di concerto con il Mef e sulla base di criteri predefiniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla luce di tali novità, a partire dall'esercizio 2020, tutti gli enti assoggettati alle disciplina soprarichiamata, dovranno attenersi nella predisposizione dei loro bilanci ad un unico limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi e versare un unico importo al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun esercizio.
La norma, in qualche modo, penalizza gli enti che hanno registrato, nel corso del triennio 2016-2018, un andamento crescente nel valore della spesa destinata agli acquisti di beni e servizi mentre premia quelli con un trend in diminuzione.
Art. 1, commi 610-612 - Spese informatiche
L'art. 1, comma 610, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni di cui all'elenco Istat, assicurino un risparmio di spesa annuale pari al 10% della spesa media sostenuta per la gestione corrente del settore informatico nel biennio 2016-2017, anche attraverso il riuso dei strumenti ICT di cui all'art. 69 del Cad.
Il comma 611 prevede che tale percentuale è ridotta al 5% per le spese in infrastrutture informatiche qualora la pubblica amministrazione abbia già trasmigrato al cloud della Pa (al netto dei costi di migrazione) a seguito di certificazione rilasciata dall'AGID.
I limiti sopra richiamati non si applicano per le spese della gestione corrente del settore informatico sostenute per effetto di acquisti mediante centrali di committenza.
Problematiche applicative
Le criticità applicative della norma richiedono di:
- identificare la tipologia di spese per la gestione corrente del settore informatico;
- identificare la tipologia di spese per la gestione corrente del settore informatico acquisite tramite centrali di committenza.