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23/01/2020 - Decreto Milleproroghe 2020 - Continua il piccolo cabotaggio nella gestione del personale pubblico

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Decreto Milleproroghe 2020 - Continua il piccolo cabotaggio nella gestione del personale pubblico
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
Stabilizzazioni, proroghe e nuove assunzioni
Ennesima proroga per le stabilizzazioni di personale nelle pubbliche amministrazioni. L'art. 1, comma 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano avuto rapporti di lavoro a termine, estendendo dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124/2015 (28 agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Seguono alcune proroghe di termini per le assunzioni: la lett. a) del comma 2 e la lett. a) del comma 4 prorogano al 31 dicembre 2020 il termine per le possibilità di assunzioni per le amministrazioni centrali, le agenzie e gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ricercatori a tempo determinato nelle università statali. Prorogate alla stessa data anche le ulteriori assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 4, D.L. n. 192/2014.
Il comma 5 dell'art. 1 proroga inoltre al 31 dicembre 2020 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate col Fondo di cui all'art. 1, comma 365L. n. 232/2016, istituito per finanziare miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, ulteriori assunzioni nelle amministrazioni centrali e il contributo straordinario per il personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 6 sospende fino al 31 dicembre 2020 la disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'art. 28-bisD.Lgs. n. 165/2001 e fissa al 10%, in luogo dell'8%, la percentuale massima per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione ovvero a personale pubblico non dirigente.
L'art. 9, comma 1, consente l'assunzione nel 2020 di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60% delle assunzioni consentite al Ministero della Difesa. L'art. 11, comma 1, assegna all'ANPAL uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2020 quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi Spa.
L'art. 17 reca disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province e delle Città metropolitane, che possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità.
Sarà un decreto del Ministro della pubblica amministrazione a individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.
Misure per il ricambio generazionale e la funzionalità nei piccoli Comuni sono introdotte dall'art. 18, che affida al Dipartimento della funzione pubblica il compito di elaborare, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestire le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Impegna inoltre Formez PA a fornire adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli Comuni che ne facciano richiesta per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali.
L'art. 19 autorizza l'assunzione straordinaria di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e di 50 unità nell'Arma dei carabinieri da destinare al potenziamento del Comando per la tutela ambientale; l'art. 23 amplia di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti; l'art. 25, comma 4, modifica i termini temporali relativi ai requisiti stabiliti dalla disciplina transitoria per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Seguono alcuni articoli che recano incrementi di risorse: l'art. 20 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni per il 2021 e 8 milioni annui dal 2022 per integrare i trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate; l'art. 21 incrementa di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia: l'art. 25, comma 1, incrementa le risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie.
Per quanto riguarda il comparto Istruzione e Ricerca, l'art. 6, comma 2, estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bisD.L. n. 97/2004 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM. L'art. 6, comma 3, differisce al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera.
Previdenza
In tema è da evidenziare l'art. 11, comma 5, che dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.
Più in particolare, viene modificato il comma 10-bis inserito all'art. 3L. n. 335/1995, il cui comma 9 dispone che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi dieci anni - poi ridotti a cinque - per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie e cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il comma 10-bis regola le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per le quali i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applicano fino al 31 dicembre 2021.
Con la novella recata dal Milleproroghe i termini di prescrizione riferiti alle contribuzioni afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 non si applicano fino al 31 dicembre 2022. Continuano a rimanere salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Utilizzi e mobilità
L'art. 1, comma 2, lett. b), proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale presso il Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali, con riferimento ai segretari comunali e provinciali rimasti privi di incarico e posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari sino al passaggio in mobilità.
Il comma 1 dell'art. 8 proroga al 31 dicembre 2020 la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
Il comma 3 dell'art. 8 prevede che fino al 31 dicembre 2020 il comando, il distacco o l'assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia non possano essere disposti salvo che vi sia apposito nulla osta.
La pubblicazione dei compensi
Il comma 7 dell'art. 1, interviene sulla questione della pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici. Questi i termini: fino al 31 dicembre 2020, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le misure di cui agli artt. 46 e 47D.Lgs. n. 33/2013:
- il primo sanziona l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, che "costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili";
- il secondo sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale e gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
L'applicazione di queste esclusioni è di carattere temporaneo, "nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20". Nello stesso arco temporale - e comunque entro il 31 dicembre 2020 - il Milleproroghe rinvia ad apposito regolamento l'individuazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 14D.Lgs. n. 33/2013 che devono essere pubblicati con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, ivi comprese le posizioni organizzative. Questi i criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
b) previsione che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali i dati non sono pubblicati "in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna".
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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