Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Gennaio / 17/01/2020 - La nuova legge di bilancio interviene sul regime delle responsabilità individuali in materia di violazione della normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico

17/01/2020 - La nuova legge di bilancio interviene sul regime delle responsabilità individuali in materia di violazione della normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La nuova legge di bilancio interviene sul regime delle responsabilità individuali in materia di violazione della normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico
di Massimo Asaro - Specialista in Scienza delle autonomie costituzionali, funzionario universitario Responsabile affari legali e istituzionali
La Legge di Bilancio 2020 detta disposizioni di vario genere che talvolta esulano dalle materie della finanza pubblica e delle entrate. In particolare, di seguito si espongono sinteticamente le modifiche apportate dall'art. 1, comma 163, della L. n. 160/2019 al D.Lgs. n. 33/2013 e smi.
La modifica dell'art. 46D.Lgs. n. 33/2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'art. 47, comma 1-bis (riscritto dalla medesima legge). Rimane immutata la previsione che tali inadempimenti inoltre costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A. (non dipendente da reato, in generale trattata dall'art. 1L. n. 20/1994 e smi) e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale (v. art. 9D.Lgs. n. 150/2009 e smi) dei responsabili. Il responsabile (dell'omissione) non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le modifiche dell'art. 47D.Lgs. n. 33/2013 incidono sul regime delle sanzioni. La novella del comma 1-bis introduce una previsione relativa alla sanzione per il (dirigente) responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14, comma 1-ter, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. La norma non riguarda la questione delle dichiarazioni della consistenza patrimoniale dei dirigenti, trattate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019. La disposizione, nel testo precedente, equiparava la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del (dirigente) responsabile della mancata comunicazione dei dati così come a carico del (dipendente) responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'art. 4-bis, comma 2). La novella invece differenzia, dal 01 gennaio 2020, la sanzione tra (dirigente) responsabile della mancata comunicazione e (dipendente) responsabile della mancata pubblicazione:
a) per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.;
b) per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati), si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. Del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'ente.
La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta - mediante modifica del comma 2 dell'art. 47 - con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, in materia di pubblicazione dei dati relativi alla ragione sociale degli enti vigilati, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. Fino al 31 dicembre 2019 invece la violazione degli obblighi di pubblicazione sopra ricordati dava luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.
Un'altra modifica dell'art. 47D.Lgs. n. 33/2013 rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. La disposizione precedente invece stabiliva la competenza dell'Autorità solo per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (v. art. 47, commi 1 e 3). Con la modifica dunque l'Autorità irroga le sanzioni anche per:
- mancata comunicazione o pubblicazione relativa agli emolumenti dirigenziali complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
- mancata pubblicazione da parte dell'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa;
- mancata pubblicazione per gli enti vigilati (quelli sopra ricordati) dalle pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente ed il relativo trattamento economico complessivo.
L'Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio secondo modalità disciplinate dal proprio "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016.
E' bene ricordare che la L. n. 190/2012 e smi, all'art. 1 comma 7, stabilisce norme precise in materia di sanzioni: "Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza...".
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman