17/01/2020 - L’errore materiale nell’offerta può essere rettificato d’ufficio solo se riconoscibile!
tratto da giurisprudenzappalti.it
L’errore materiale nell’offerta può essere rettificato d’ufficio solo se riconoscibile!
Tar Toscana, Sez. I, 16/ 01 /2020, n.35.
Scritto da Roberto Donati - 16 Gennaio 2020
L’errore materiale può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione qualora riconoscibile, e la riconoscibilità deve essere valutata ex ante.
Ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l’offerente è incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.
Questo il principio ribadito da Tar Toscana, Sez. I, 16/ 01 /2020, n.35, nel respingere il ricorso di impresa esclusa per aver offerto un prezzo superiore alla base d’asta.
L’impresa sostiene di essere incorsa in una svista, facilmente riconoscibile.
Infatti l’offerta economica avrebbe dovuto essere redatta su di un foglio excel contenente il computo metrico (quantità e prezzo unitario a base di gara) e lo spazio per inserire (nella relativa casella) il costo unitario ribassato per ciascuna lavorazione.
Il ricorrente aveva invece inserito nella colonna denominata “prezzo unitario con sconto applicato” i valori corrispondenti al prezzo offerto complessivo per la determinata categoria di lavori in luogo della indicazione del singolo prezzo unitario ribassato.
Con l’effetto, evidentemente, di determinare un prezzo complessivo superiore alla base d’asta.
Tale disguido, a dire della ricorrente, avrebbe rappresentato un mero errore materiale facilmente riconoscibile dalla stazione appaltante la quale non avrebbe, pertanto, dovuto escludere l’offerta ma correggerla in conformità della reale intenzione manifestata dalla impresa concorrente.
Tar Toscana, Sez. I, 16/ 01 /2020, n.35, respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:
L’errore materiale può essere rettificato d’ufficio dall’amministrazione qualora riconoscibile.
La riconoscibilità deve essere valutata ex ante.
Ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l’offerente è incorso in una svista, sia l’effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.
In particolare, il primo elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a rende ammissibile l’offerta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l’istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all’impresa che la ha formulata.
Ma ciò non è consentito in quanto l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta economica.
E proprio per questo la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l’errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d’ufficio senza ausili esterni (fra le tante TAR Milano, IV, 1650/2018).
Nel caso di specie, a giudizio del Collegio, la modalità con cui la ricorrente ha formulato l’offerta non consentiva all’amministrazione di individuare ex ante con la dovuta certezza quale fosse la sua reale intenzione.