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13/01/2020 - Controllo congiunto nelle società miste

tratto da self-entilocali.it
Umbria, del. n. 76 – Controllo congiunto nelle società miste
Pubblicato il 10 gennaio 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla nozione di controllo pubblico nelle società miste, partecipate da soci pubblici e soci privati.
I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 76/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre 2019, richiamando la deliberazione 11/2019 della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede di controllo, e la sentenza 17/2019 della Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, hanno chiarito che il controllo pubblico non sussiste nel caso in cui dai patti parasociali, ove esistenti, dalle disposizioni statutarie e/o contrattuali, emerga che il socio privato concorre in modo determinante alla governance della società, anche laddove le p.a. socie detenessero la maggioranza delle quote societarie.
La Corte dei Conti ha precisato che il controllo pubblico non sussiste qualora lo statuto societario escluda la concreta possibilità per le p.a. socie di incidere sulla governance dell’azienda, senza il consenso del socio privato.
I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno chiarito altresì che non sussiste il controllo pubblico laddove:
  • per modifiche statutarie o per altre deliberazioni assembleari sia previsto il voto decisivo del socio privato;
  • in assemblea siano esercitabili poteri di veto sia dei soci pubblici che dei soci privati;
  • la maggioranza azionaria sia detenuta dal socio privato;
  • il voto del socio privato sia ritenuto necessario per qualsiasi decisione assembleare (ordinaria e straordinaria);
  • il socio privato abbia il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della società;
  • il socio privato sia nominato consigliere delegato, a cui lo statuto assegni ampi poteri gestori.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, sez. contr. Umbria, anche laddove vi fosse il consenso unanime degli enti pubblici soci ma lo statuto attribuisse particolari poteri al socio privato, si verrà a configurare un controllo congiunto pubblico-privato e non un controllo pubblico.
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