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13/01/2020 - Capacità assunzionali dei piccoli enti

tratto da self-entilocali.it
Liguria, del. n. 86 – Capacità assunzionali dei piccoli enti
Pubblicato il 10 gennaio 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito ai vincoli assunzionali applicabili  agli enti di piccole dimensioni, ovvero se sia possibile trasformare un rapporto di lavoro da part-time in full –time nel rispetto del limite di spesa ex art. 1, comma 562, legge 296/2006.
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 86/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre 2019, hanno ribadito che la conversione di un contratto di lavoro in origine a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno equivale a una nuova assunzione (Corte dei Conti, Sez. Contr. Abruzzo, del. 93/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Liguria, del. 104/2012).
La Corte dei Conti ha ricordato altresì che gli enti di piccole dimensioni, ovvero quelli che hanno meno di 1.000 abitanti, nel determinare le proprie capacità assunzionali, ai fini della conversione dei contratti di lavoro part-time in full-time, devono rispettare il tetto di spesa del 2008 e conteggiare tutte le cessazioni avvenute dal 1° gennaio 2007 all’anno antecedente l’assunzione non ricoperte con nuove assunzioni.
Tale capacità assunzionale può essere utilizzata anche in modo frazionato e in diverse annualità fino a totale assorbimento.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, la conversione di un contratto di lavoro in origine part- time in full- time equivale a nuova assunzione, l’ente, in tal caso, dovrà verificare preliminarmente le proprie capacità assunzionali ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006.
In data 11 dicembre 2019, la Conferenza Stato- Città ha approvato lo schema di decreto attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che sancisce definitivamente le nuove regole in materia di limiti assunzionali applicabili dal 1° gennaio 2020, stabilendo, tra l’altro, per i piccoli Comuni con meno di 1.000 abitanti il valore soglia di massima spesa per il personale nella misura del 29,5% che deve essere rispettato, in base al quale l’ente potrà negli anni 2020-2024 effettuare  nuove assunzioni nelle percentuali massime consentite come definite dal predetto decreto attuativo.
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