Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Gennaio / 08/01/2020 - Offerta economica non sottoscritta? Esclusione!

08/01/2020 - Offerta economica non sottoscritta? Esclusione!

tratto da giurisprudenzappalti.it
Offerta economica non sottoscritta? Esclusione!
Tar Piemonte, Sez. I, 07/ 01/ 2020, n.16.
Scritto da Roberto Donati 7 Gennaio 2020
 
Il Tar Piemonte, pur dando atto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, stabilisce come l’omessa sottoscrizione dell’offerta determini l’esclusione dalla gara.
La ricorrente, esclusa dalla procedura telematica, invoca la correttezza della propria offerta che, eventualmente avrebbe dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio.
Il collegio è consapevole che sulla questione della sanabilità della mancata sottoscrizione dell’offerta nelle gare telematiche due si registrano contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo l’orientamento maggioritario la mancata sottoscrizione del documento contenente l’offerta economica non è sanabile mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio il quale, in virtù dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi sostanziali dell’offerta economica, tra i quali rientra a pieno titolo, per le funzioni essenziali che essa spiega, la sottoscrizione, senza che sia necessaria un’espressa previsione nella lex specialis (Consiglio di Stato, sezione IV, 19 marzo 2015, n. 1425; T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sezione III ter 22 dicembre 2015, n. 14451).
Secondo un altro orientamento la mancata sottoscrizione con firma digitale del documento contenente l’offerta economica è invece sanabile con il ricorso al soccorso istruttorio in quanto trattasi di sottoscrizione incompleta che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (T.a.r. Sardegna, sezione I, 1 luglio 2019, n. 593; 22 gennaio 2019, n. 34).
Il collegio intende aderire all’orientamento maggioritario che è quello che meglio realizza il principio di certezza e di parità di trattamento tra concorrenti.
La sottoscrizione dell’offerta economica è infatti rivolta non solo ad accertarne la provenienza e a garantire l’integrità del documento informatico ma anche a vincolare l’autore al contenuto del documento per assicurare la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta.
Ammettere la regolarizzazione della mancata sottoscrizione e di qualsiasi altro elemento dell’offerta considerato essenziale dalla lex specialis significherebbe pertanto rimettere in termini un operatore economico che non ha trasmesso la propria offerta entro il termine perentorio fissato per la valida trasmissione.
L’articolo 3.17 e il punto 14.C del Disciplinare di gara hanno d’altro canto espressamente imposto ai partecipanti l’onere della sottoscrizione dell’offerta economica ai fini dell’assunzione del relativo impegno per cui, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento dei concorrenti, l’esclusione dalla gara della società ricorrente è stata correttamente adottata dalla stazione appaltante.
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman