08/01/2020 - Il rimborso all'agente della riscossione delle somme riconosciute indebite
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il rimborso all'agente della riscossione delle somme riconosciute indebite
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il decreto del MEF 13 settembre 2019 si muove sotto due direzioni:
- stabilisce le modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite;
- stabilisce le modalità di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate.
Gli enti impositori (Erario e altri soggetti-tra questi gli enti locali) affidano all'agente della riscossione i ruoli contenti le somme iscritte da riscuotere. Nell'ambito dell'attività di riscossione si può verificare la riscossione indebita di somme che, pertanto, debbono essere restituite oppure che l'ente impositore restituisce all'agente della riscossione le somme dallo stesso anticipate.
Le norme di riferimento
Il comma 1, art. 26, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, stabilisce che se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale. Il comma 1 bis dispone che l'agente della riscossione anticipa le somme, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.
Il comma 3 dispone che le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze. Il comma 5 stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da queste. Infine, nelle more dell'emanazione del decreto l'art. 57-bis dello stesso D.Lgs. ha stabilito modalità diverse per il rimborso.
Il rimborso delle somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite
Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'art. 26, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, innanzi viste.
La restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione: somme affluite al bilancio dello Stato
La restituzione, a favore dell'agente della riscossione, delle somme da esso anticipate, relative a somme affluite al bilancio dello Stato, è effettuata, in relazione a ciascun ambito provinciale gestito, con le modalità che seguono.
L'agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione, di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dal 13 dicembre 2019. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.
Il Dipartimento delle Finanze, su richiesta, di regola trimestrale, della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, accredita le somme corrispondenti agli importi restituiti all'agente della riscossione.
Infine gli agenti della riscossione rendicontano l'utilizzo delle somme accreditate, secondo le ordinarie modalità stabilite per le contabilità speciali dagli artt. 11 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.
La restituzione delle somme anticipate dagli agenti della riscossione relative a enti creditori diversi dallo Stato.
Per quanto riguarda gli enti creditori diversi dallo Stato, l'agente della riscossione trattiene le somme anticipate all'atto del riversamento delle somme riscosse per conto degli enti medesimi.
Questa regola ha una deroga: La restituzione agli
agenti della riscossione delle somme rimborsate ai debitori e relative a indebiti pagamenti di somme a titolo di Irap e di Addizionale regionale all'Irpef, è per il tramite la struttura di gestione innanzi vista.
Decorrenza nuove regole
Le regole innanzi viste si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Cessano le modalità transitorie
A decorrere dal 1° gennaio 2020 vengono meno le modalità transitorie di cui all'art. 57-bis del D.Lgs. n. 112/1999, innanzi viste.