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02/01/2019 - Se il vigile urbano timbra per il suo comandante è colpevole anche di danno d’immagine

tratto da lapostadelsindaco.it
Se il vigile urbano timbra per il suo comandante è colpevole anche di danno d’immagine
La Rivista del Sindaco  27/12/2019 Qualità della PA
Per quanto riguarda i famigerati (e sempre troppo numerosi) furbetti del cartellino, la Sezione giurisdizionale della Regione Piemonte ha emesso una nuova sentenza (la 315/2019) che inasprisce le conseguenze, nel caso in cui sia un vigile urbano a timbrare per il proprio comandante.
Il caso riguarda in agente di polizia municipale oggetto di un’ordinanza coercitiva da parte del Gip presso il Tribunale che ne causò il licenziamento senza preavviso e poi condannato con patteggiamento. Il procedimento penale aveva portato alla luce che il vigile urbano aveva effettuato registrazioni fittizie di ingressi ed uscite dai regolari servizi, con il badge magnetico del proprio Comandante, allo scopo di favorirlo, portando l’Amministrazione a pagamenti non dovuti al superiore. Era anche emerso come lo stesso vigile urbano si fosse assentato senza giustificazione e arbitrariamente dal lavoro per più di un mese. Vicenda che ovviamente ebbe una certa risonanza mediatica.
Dopo aver appreso questi fatti, la Procura erariale citò il vigile urbano per danno patrimoniale, dovuto ai pagamenti indebiti versati al Comandante, e danno all’immagine. L’accusato rispondeva, rifiutando le accuse, motivando gli allontanamenti dal luogo di lavoro come esigenze sanitarie, ed affermando di aver recuperato in seguito quelle ore. Per quanto riguardava il “timbro del cartellino” a favore del Comandante, ribatteva di aver eseguito la pratica sotto diretto ordine di quest’ultimo, credendo lo stesso in servizio nei momenti da lui registrati.
Le prove a carico del vigile furono sufficienti ad emettere una condanna da parte del Giudice che sottolineava anche come alla sentenza di patteggiamento (ormai irrevocabile), la responsabilità degli elementi probatori necessari a discolparsi devono essere attribuiti al presunto responsabile, stando al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, SS.UU. Civili, Sezione Giurisdizionale Piemonte, sentenza 176/2011, e Sezione Giurisdizionale Sicilia, sentenza 317/2014). L’affermazione di aver recuperato le ore a vantaggio dell'Amministrazione era invece priva di prove a carico, quindi fatto non in grado di sminuire o eliminare l’illecito da lui commesso, riguarda l’arbitrario allontanamento dal luogo di lavoro. Per quanto riguarda la condotta illecita, perseguita a favore del Comandante, il Giudice affermava come il rapporto gerarchico non è una difesa valida e pertinente, a giustificare una condotta apertamente e palesemente illegale. Concludendo, il Giudice ha condannato l’ex vigile a pagare il danno patrimoniale causato dalle sue assenze (basato sulle ore di lavoro saltate, quindi circa 300 euro), e il danno all’immagine causato dalla sua condotta illegale e in appoggio all’attività illecita del Comandante (di quasi 6.000 euro), in conformità con l’articolo 55 quater, comma 3 quater, del DL 165/2001.
 
Articolo di Gianluca Galli
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