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28/02/2020 - Appalto di servizi: contratto di gestione dei rifiuti urbani

tratto da entilocali-online.it
Appalto di servizi: contratto di gestione dei rifiuti urbani
27 Feb, 2020
Nella Sentenza n. 608 del 24 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulle condizioni che consentano di giustificare l’affidamento diretto di un appalto senza bando per ragioni di estrema urgenza. In particolare, i Giudici affermano che va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l’attività svolta sia remunerata integralmente dall’Amministrazione, di modo che non gravi sull’operatore economico il rischio d’impresa. Quindi, le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, la devoluzione ex art. 133, comma 1 lett. p), del Cpa. alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, quand’anche posta in essere con comportamenti dell’Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, onde, quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario. Ne discende che tutte le contestazioni formulate in ordine alla interruzione, asseritamente abusiva, dei rapporti contrattuali pendenti inter partes (legittimata, vuoi dall’inesatto adempimento delle prestazioni dovute, vuoi dalla intervenuta scadenza del contratto, vuoi dalla mancata rispondenza delle prestazioni rese agli obiettivi fissati) devono ritenersi sottratti, in quanto afferenti a posizioni di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia, i Giudici sottolineano che l’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di “ragioni di estrema urgenza”, il ricorso a “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che:
a) l’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla Amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione”;
b) della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”;
c) l’affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”.
L’opzione riveste, all’evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, per condiviso intendimento, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente.
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