28/02/2020 - Affidamento del servizio di durata triennale, delle attività di difesa in giudizio del comune, di consulenza ed assistenza pregiudiziale e stragiudiziale ed il rilascio di pareri.
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Affidamento del servizio di durata triennale, delle attività di difesa in giudizio del comune, di consulenza ed assistenza pregiudiziale e stragiudiziale ed il rilascio di pareri.
Si chiede se, alla luce della recente Sentenza della Corte giustizia Unione Europea Sez. V, 6 giugno 2019, n. 264/18, l'affidamento ad uno studio legale, del servizio di durata triennale, delle attività di difesa in giudizio del comune, di consulenza ed assistenza pregiudiziale e stragiudiziale ed il rilascio di pareri, possa essere considerato tra i servizi esclusi di cui all'art. 17 lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, affidato direttamente sulla base di un rapporto "intuitu personae". Grazie
a cura di Gare e Appalti Consulting SF
Al fine di dare adeguata risposta al quesito in esame giova fare un distinguo in ordine alle attività oggetto di affidamento allo studio legale, così come si evince dal testo della domanda.
Infatti, l'attività che verrebbe affidata consiste in due tipologie:
A) difesa in giudizio e quindi assistenza legale giudiziaria/processuale;
B) attività di pareristica e quindi di tipo consulenziale.
Tale precisazione è importante nell'ottica di dare un corretto orientamento sulla procedura di affidamento da seguire in quanto, si anticipa sin d'ora che la stessa Direttiva comunitaria, così come interpretata dalla Giurisprudenza e dall'ANAC, distingue tra la prima tipologia (A), che in quanto caratterizzata da "intuito personae" esulerebbe dal campo di applicazione del codice, mentre la seconda tipologia (B) rientrerebbe in un vero e proprio appalto di servizi.
Tra l'altro, è dalla stessa lettura della sentenza comunitaria che si evince come l'art. 10, lettera d), i) e ii), della Dir. 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale. Tale prestazione di servizi fornita da un avvocato si configura solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Ne consegue che, alla luce delle caratteristiche oggettive dell'attività di assistenza in giudizio, i servizi di cui all'art. 10, lettera d), i) e ii), della Dir. 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima, permettendo così di escludere tali servizi (di assistenza in giudizio per l'appunto) dall'ambito di applicazione di detta direttiva.
Come detto, discorso diverso va fatto per i pareri che soprattutto se affidati "a monte" e per un periodo predeterminato (es. tre anni per restare al quesito) configurano un vero e proprio appalto di servizi di consulenza legale come tali soggetti all'applicazione della normativa appalti.