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27/02/2020 - Emergenza “Covid-19”: lo stato attuale delle misure governative per gli Enti Locali

tratto da entilocali-online.it
Emergenza “Covid-19”: lo stato attuale delle misure governative per gli Enti Locali
26 Feb, 2020
 
A seguito dell’emergenza nazionale per la diffusione del cosiddetto “Coronavirus”, è stato pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 45 del 23 febbraio 2020 – il Dl. 23 febbraio 2020, n. 6, approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre ai relativi Decreti attuativi.
Il Decreto ha lo scopo, tramite l’adozione di alcune misure straordinarie di evitare il diffondersi del “Covid-19”, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale.
Il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm. 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del Dl. n. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessate dalle misure di contenimento del contagio del “Coronavirus”.
Lunedì 24 febbraio anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato un Dm. che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus ‘Covid-19’”.
Il Dl. n. 6/2020 interviene in modo organico prevedendo, nei Comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non sia riconoscibile la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, l’adozione, da parte delle Autorità competenti (Prefetto, Sindaco, Pubblici Ufficiali), di misure di contenimento adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica.
Misure che ricomprendono:
  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle Scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli Uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo, per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Viene altresì prevista la facoltà, per le Autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più Regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle Autorità regionali o locali, ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del Dpcm.
Ai fini sanzionatori, il Decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice penale.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti Comandi territoriali.
Al Decreto-legge n. 6/2020 segue il Dpcm. 23 febbraio 2020, che contiene alcuni aggiornamenti.
In seguito al moltiplicarsi dei focolai registrati in Lombardia e Veneto, il Dpcm. individua i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del Dl. n. 6/2020 e ad integrazione di quanto già disposto nelle misure adottate dal Ministro della Salute d’intesa, con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione Veneto, rispettivamente, in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020: per la Lombardia, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; per il Veneto, Vo’.
Il Dpcm. inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’Autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
I dipendenti delle Aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da “Coronavirus” potranno ricorrere alla modalità di “smartworking” in via automatica. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, e quindi all’esterno dei locali aziendali, per evitare il più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.
Infine, il Dm. Mef 24 febbraio 2020, in corso di pubblicazione in G.U., prevede la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le Imprese residenti o che operano negli 11 Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da “Coronavirus”. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il Decreto interessa i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
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