25/02/2020 - Pronto il modello di relazione per comunicare l'ammontare e l'utilizzo delle sanzioni al Codice della strada
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Pronto il modello di relazione per comunicare l'ammontare e l'utilizzo delle sanzioni al Codice della strada
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
Le norme
I riferimenti sono rappresentati dagli artt. 25 e 40, L. n. 120/2010, che hanno modificato gli artt. 142 e 208, Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). Il primo regola i limiti di velocità e al comma 2 offre l'opportunità agli enti proprietari della strada di fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti minimi e massimi diversi in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto lo renda opportuno.
I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi nella Regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti per destinarla alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale (comma 12-ter).
Il comma 12-quater impone a ciascun ente locale di trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione ovvero che utilizzi i proventi in modo difforme. Le inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
L'art. 208 del Codice tratta dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, devoluti alle Regioni, Province e Comuni quando le violazioni siano accertate da loro funzionari, ufficiali e agenti. Il 50% di tali proventi è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, dimessa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade;
b) in misura non inferiore a un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade, all'installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale, redazione dei piani urbani del graffico, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia locale, misure e interventi a favore della mobilità ciclistica.
Spetta ai singoli enti determinare annualmente, con delibera di Giunta, le quote da destinare alle suddette finalità. Una quota può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
La relazione
Il MIT ha provveduto a regolare, col D.M. n. 282/2017, l'uso dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Il Ministero dell'interno ha agito con la circolare n. 300 del 21 luglio 2017, al fine di garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali.
Restava quindi di approvare il modello di relazione di cui all'art. 142, comma 12-quater, del Codice della strada. Onere che il MIT ora assolve col D.M. in commento, che appunto approva il modello che gli enti locali devono utilizzare per presentare al Ministero, entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui indicare i dati relativi ai proventi di propria spettanza di cui agli artt. 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del Codice.
La struttura e le informazioni di dettaglio della relazione sono riportate nel modello allegato A, in cui sono prevsiti diversi "campi": le informazioni generali sull'ente; i dati relativi ai proventi risultanti dalla contabilità dell'ente dell'anno precedente, distinti per sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al Codice e proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità comminate dagli organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione; destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui all'art. 208, comma 1, e dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis; utilizzo dei proventi.
Il modulo deve essere sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e inviato per via telematica sia al MIT che al Ministero dell'interno utilizzando l'apposita piattaforma informatica resa disponibile da quest'ultimo. Per le forme associative di enti locali la relazione deve essere inviata dall'Unione o dal Comune capofila in luogo degli enti che ne fanno parte.
Prima applicazione
Due sono le indicazioni fornite per la fase di prima applicazione. La prima: per i proventi che devono essere oggetto di ripartizione ci si riferirà alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell'anno 2019. Per gli anni precedenti, a partire dall'anno 2012, gli enti locali sono tenuti a comunicare i dati qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell'interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del MEF, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite entro il prosssimo 31 marzo. La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, e per la ripartizione saranno seguiti gli stessi tempi e modalità.
La seconda riguarda il versamento dei proventi spettanti ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento alle somme incassate nell'anno 2019, il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 30 giugno, mentre per gli anni precedenti le modalità e le tempistiche devono essere concordate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine. Al fine di agevolare la redazione degli atti, ANCI e UPI si sono impegnate a predisporre una convenzione-tipo.