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20/02/2020 - Permesso di costruire in sanatoria e doppia conformità: nuova sentenza del Consiglio di Stato

tratto da lavoripubblici.it
Permesso di costruire in sanatoria e doppia conformità: nuova sentenza del Consiglio di Stato
19/02/2020
 
 
Quali sono le condizioni necessarie per poter rilasciare un permesso di costruire in sanatoria? La disciplina vigente in materia di disposizioni edilizie (il DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia), in riferimento agli abusi edilizi prevede due diverse tipologie disciplinate dagli art. 36 e 37.
Il permesso di costruire in sanatoria e la doppia conformità
Le condizioni per richiedere il permesso di costruire in sanatoria sono stabilite dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia che, tra le condizioni richieste per il suo rilascio, prevede che l'intervento risulti essere conforme sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso che a quella al momento della presentazione della domanda. La cosiddetta doppia conformità che trova la sua ratio nella completa regolarizzazione di un intervento che si sarebbe potuto eseguire utilizzando le normali procedure previste dalla normativa. Attraverso quindi una richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dell'abuso, che non sempre corrisponde con il soggetto che lo ha materialmente commesso ma anche con l'attuale proprietario (potenzialmente anche ignaro), può richiedere alla pubblica amministrazione un accertamento di conformità finalizzato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
 
 
La sentenza del Consiglio di Stato
L'argomento è stato nuovamente trattato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1240 del 18 febbraio 2020 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione dei giudici di primo grado che avevano confermato il diniego di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte della pubblica amministrazione per l'assenza della doppia conformità richiesta ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia.
Il Consiglio di Stata ha, infatti, confermato che il permesso di costruire in sanatoria, previsto dall'art. 36 del DPR n. 380/2001, può essere concesso solo nel caso in cui l'intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione del manufatto, che alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda. La doppia conformità condicio sine qua non della sanatoria, ed investe entrambi i segmenti temporali, cioè il tempo della realizzazione dell'illecito ed il tempo della presentazione dell'istanza.
Nel caso di specie il provvedimento della pubblica amministrazione, in maniera sintetica ma esaustiva, evidenziava l'assenza totale della richiesta doppia conformità, stante che il manufatto realizzato era in contrasto con la destinazione d'uso dei locali. Causa sufficiente a precludere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e rilievo che prescinde del tutto dalla valutazione a posteriori della natura o della consistenza dell'abuso, sollecitata dall'interessato, dovendosi considerare, specie in ragione del carattere rigidamente vincolato del potere esercitato dall'amministrazione, che la contrarietà originaria dell'intervento, rispetto alla strumentazione urbanistica, esclude il prescritto requisito della doppia conformità.
Proprio per questo motivo, in assenza di doppia conformità non è possibile invocare l’istituto della sanatoria giurisprudenziale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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