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14/02/2020 - La Corte dei Conti nega il danno erariale da concorrenza in presenza di ragioni di natura tecnica e di urgenza

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La Corte dei Conti nega il danno erariale da concorrenza in presenza di ragioni di natura tecnica e di urgenza
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone;, Gianluca Popolla - Dottore in giurisprudenza - esperto enti locali
 
La Procura contabile piemontese ha convenuto in giudizio per responsabilità erariale, il Sindaco, alcuni assessori e il Segretario comunale nonché il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio per danno erariale alla concorrenza. A dire della Procura, dopo che la F.I.G.C. aveva scelto l’ente locale come sede per la preparazione tecnica e atletica in vista dei Mondiali di Calcio del 2010, con successive delibere il comune assumeva l’impegno e affidava agli uffici competenti il compito di concordare con la cooperativa che aveva in gestione gli impianti, le modalità di installazione del manto erboso. In tal senso si disponeva, con delibera assunta col voto favorevole dei convenuti, di affidare alla cooperativa il compito di concludere la fornitura e la posa in opera del manto a mezzo di ditte specializzate. Con successive delibere il comune ha disposto l’erogazione nei confronti della cooperativa della somma per lo svolgimento delle operazioni, a cui fece seguito la conclusione del contratto (per la stessa somma) tra una s.r.l. e la cooperativa stessa. Tale circostanza portava il Sindaco a richiedere alla Regione i contributi per la realizzazione dell’opera, che però la Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport riconosceva solo in parte.
In seguito a tali fatti la Procura emetteva invito a dedurre nei confronti degli attuali convenuti, ravvisando a loro carico la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile e dopo aver formulato al consulente tecnico d’ufficio quesiti specifici sui prodotti a oggetto del contratto, la stessa procedeva a far notificare ai convenuti un invito a dedurre, contestando il danno erariale (in particolare il cosiddetto “danno alla concorrenza”) sofferto dal comune per elusione delle disposizioni del codice dei contratti vigente sulla scelta dei contraenti nelle pubbliche forniture.
Il primo giudizio innanzi la Sezione giurisdizionale della Corte
Reputando sussistere i presupposti della responsabilità dell’erario, la Procura ha richiesto alla Sezione giurisdizionale della Corte, la condanna dei convenuti poiché l’accordo avrebbe a suo dire ravvisato un’operazione negoziale in frode alla legge, con conseguente nullità dei singoli atti negoziali ex art. 1344 c.c., ergo il maggior esborso effettuato dalla stazione appaltante avrebbe integrato un’ipotesi di danno erariale sofferto dall’ente locale e dalla Regione, per via dell’elusione.
La Sezione giurisdizionale ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, che hanno argomentato di non essere parte del contratto in quanto lo stesso era stato concluso dalla cooperativa con la s.r.l., dichiarando "inammissibile, in rito, l'azione promossa dalla Procura regionale nei confronti di tutti i convenuti per difetto di legittimazione passiva". Successivamente, però, la II Sezione centrale d’Appello della Corte dei Conti ha annullato la sentenza impugnata e rimesso la controversia alla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in quanto viziata da un errore del giudice di prime cure sull’individuazione della causa petendi: la responsabilità dei convenuti, non era da escludere, bensì da ravvisarsi nella circostanza che il contratto concluso dalla cooperativa (gestore) “avrebbe dovuto essere stipulato, con l'osservanza della normativa recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, direttamente dall'ente locale.”.
La riassunzione del giudizio innanzi la Sezione giurisdizionale della Corte
La Procura Regionale ha riassunto il presente giudizio, ai sensi dell'art. 199 del Codice della giustizia contabile, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui all'originario atto di citazione.
I convenuti hanno sostenuto come il caso di specie fosse configurabile nella previsione ex art. 57, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, per cui l’Amministrazione, per motivi di natura tecnica o artistica, o per la tutela di diritti esclusivi, avrebbe potuto affidare il contratto legittimamente ad un unico operatore economico determinato; ragion per cui hanno richiesto alla Corte di accertare e dichiarare l’assenza di responsabilità dei convenuti per il danno erariale contestato, poiché non sussistenti né l’elemento oggettivo che quello soggettivo del presunto illecito.
Le precisazioni del Collegio contabile
La Corte dei Conti si è espressa per l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativo - contabile e, più nello specifico, di quella per danno alla concorrenza. I giudici di prime cure hanno, infatti, ravvisato che “non si è realizzato nessun danno alla concorrenza”, non esistendo in primis i requisiti oggettivi della condotta antigiuridica e del nesso di causalità e sottolineando la presenza di circostanze per cui sono risultati sussistere i presupposti per il ricorso alla procedura ex art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 (poi confluito nell’art. 63D.Lgs. n. 50/2016).
Infatti il prodotto (oggetto di brevetto in esclusiva mondiale) utilizzato nella realizzazione del manto erboso dalla s.r.l. aggiudicataria era, all’epoca dei fatti, l’unica scelta concretamente possibile per l’Amministrazione e per la sua ottima qualità è stata consigliata dalla F.I.G.C, nonché apprezzata nella perizia svolta dal C.T.U.; inoltre è stato accertato nell’istruttoria che gli uffici comunali hanno contattato altre aziende le quali, però, non sono state in grado di fornire idonee garanzie, che non vi erano tempi e condizioni per verificare nel concreto alternative di qualità inferiore ma meno costose e, in ultimo, che la qualità del prodotto ne avrebbe (come avvenuto) anche permesso il riutilizzo.
Secondo il giudice contabile pertanto, la procedura di cui all’art. 57 è stata esperita in presenza dei requisiti normativi richiesti, esistendo le ragioni di natura tecnica per cui la stazione pubblica appaltante abbia potuto aggiudicare il contratto pubblico senza la previa pubblicazione di un bando di gara. I convenuti infatti “avevano sufficienti elementi atti ad attestare il più alto livello qualitativo del prodotto, ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza” e hanno compiuto così una valutazione sull’unicità del prodotto offerto dalla s.r.l. che non può ritenersi immotivata o manifestamente irragionevole, pertanto nessuna operazione in frode alla legge è stata da loro compiuta, né risulta essersi realizzato alcun danno alla concorrenza.
L’esclusione dell’elemento oggettivo (condotta antigiuridica e nesso di causalità) ha assorbito il giudizio della Corte sull’elemento soggettivo che, in ogni caso, non sarebbe configurabile, né come dolo né come colpa grave: i convenuti hanno infatti agito nella consapevolezza di aver posto in essere “l’unica procedura in grado di assicurare la soluzione attesa, eliminando ogni rischio di far subire al Comune, in caso di insuccesso, un danno non solo economico, ma anche di immagine.”.
Ai sensi dell’art. 31 c. 2. del Codice di giustizia contabile “con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice (...) liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”. Alla luce della richiamata disposizione, stante il proscioglimento nel merito, va disposta la liquidazione, a carico del Comune e a favore dei convenuti, degli onorari e diritti di difesa.
La sentenza della Corte
Per quanto sopra esposto la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, ha respinto la domanda della Procura contabile e ha dichiarato i convenuti assolti da ogni addebito e posto le spese di lite a carico del comune.
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