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12/02/2020 - Espulsione di un consigliere da un gruppo consiliare

tratto da dait.interno.gov.it
Espulsione di un consigliere da un gruppo consiliare
 21 Gennaio 2020
 
 
Sintesi/Massima 
Espulsione di un consigliere da un gruppo consiliare. La materia dei "gruppi consiliari" è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio.
Testo 
È stata rappresentata la questione relativa alla ammissibilità della espulsione di un consigliere da parte del gruppo consiliare di appartenenza essendo "venuto meno il necessario rapporto di fiducia". Nella nota viene precisato che il consigliere espulso non ha aderito ad alcun altro gruppo e non è entrato nel gruppo misto.
Al riguardo appare opportuno, preliminarmente, esaminare la natura giuridica dei gruppi.
Nell'ambito dei consigli comunali, i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, che per gli organi assembleari dell'ente.
Si richiama la sentenza n.16240/2004 con la quale il T.A.R. Lazio ha precisato che i gruppi consiliari hanno una duplice natura; essi rappresentano, per un verso, la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee e, per altro verso, costituiscono parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale.
Nella citata pronuncia, si legge che "… è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte e il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 19 febbraio 2004, n.3335; C.S., IV, 2 ottobre 1992, n.932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187)."
L'art.38, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 demanda al regolamento, "nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto", la disciplina del funzionamento dei consigli; pertanto, le problematiche relative alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato.
Dalla lettura dello statuto e del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, emerge che i consiglieri possono costituire gruppi monopersonali solamente nel caso in cui sia stato eletto un solo consigliere nell'ambito di una lista, oppure, come previsto dallo statuto comunale, "… in corrispondenza della nascita di nuovi movimenti politici a livello nazionale".
Dall'esame della previsione statutaria emerge, altresì, che, qualora i consiglieri nel corso della consiliatura abbiano abbandonato il proprio gruppo originario, ove non abbiano diritto a costituire un gruppo di un solo componente, "… vanno assegnati al gruppo misto". Tale disposizione, nel prevedere l'iscrizione d'ufficio al gruppo misto in assenza dei presupposti previsti a giustificazione del gruppo monopersonale, sembrerebbe escludere la possibilità che il consigliere possa decidere di non appartenere ad alcun gruppo.
Si osserva, inoltre, che nell'ambito delle surriferite fonti di autonomia locale non sembra potersi rinvenire una specifica normativa che preveda l'ipotesi della espulsione di un consigliere dal proprio gruppo di appartenenza originario.
Tanto premesso, nel ribadire che la materia dei "gruppi consiliari" è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio, si rappresenta che è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.
Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare.
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