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06/02/2020 - Mancata proroga del contratto. La successiva partecipazione alla gara produce acquiescenza alle decisioni della stazione appaltante!

tratto da giurisprudenzappalti.it
Mancata proroga del contratto. La successiva partecipazione alla gara produce acquiescenza alle decisioni della stazione appaltante!
Tar Basilicata, Sez. I, 05/ 02/ 2020, n.125.
Scritto da Roberto Donati 5 Febbraio 2020
 
 
La vicenda riguarda un ricorso avverso l’aggiudicazione di procedura negoziata d’urgenza di servizio.
Prima la stazione appaltante propone all’appaltatore uscente la proroga del contratto  nelle more dell’indizione di  una procedura aperta da suddividersi in 10 lotti.
Successivamente ( dopo due mesi )  la stazione appaltante “stralcia” una parte dei servizi ed indice ( ai sensi dell’articolo 125 del Codice ), una procedura negoziata d’urgenza, senza la pubblicazione del bando di gara,  per l’affidamento degli stessi.
Vengono invitate cinque imprese, l’appaltatore uscente partecipa, e non vince.
Ricorre avverso l’aggiudicazione della gara sostenendo l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, che aveva proposto la proroga del precedente contratto mediante l’utilizzo dell’istituto del cd. “quinto d’obbligo” ex art. 161, comma 12, DPR n. 207/2010, nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura aperta . La ricorrente sostiene di aver diritto a proseguire nell’appalto, in proroga, sino all’aggiudicazione della nuova procedura aperta.
La censura per cui la ricorrente avrebbe diritto ad eseguire l’appalto di cui è causa, per l’illegittima mancata attuazione della proroga, non è da accogliere.
Tale censura risulta, oltre che inammissibile, per l’omessa impugnazione della lettera invito del 27.2.2019 e la conseguente acquiescenza alla relativa procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, in quanto la ricorrente, subentrata al precedente contraente XXXX. in seguito alla stipula del contratto di affitto d’azienda del 17.12.2018, ha presentato l’offerta in tale procedimento, anche infondata, attesochè, prescindendo dalla circostanza che con la citata nota del 22.11.2018 il Direttore … ha solo formulato una proposta ed il competente organo Amministratore Unico non ha emanato il provvedimento conclusivo del procedimento, va rilevato che l’art. 161, comma 12, DPR n. 207/2010 può essere applicato esclusivamente agli appalti di lavori, in quanto tale norma prevede espressamente la “variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto” e comunque “per le sole ipotesi previste dall’art. 132, comma 1, del Codice” ex D.Lg.vo n. 163/2006”, ma, nella specie, non ricorre alcune delle varianti in corso d’opera, contemplate dalla predetta norma.
Comunque, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 180 del 10.4.2017; TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 757 dell’8.7.2011; TAR Bari Sez. I Sent. n. 751 del 2.4.2008), secondo cui non possono essere fatti valere vizi genetici e/o le condizioni legittimanti, come l’urgenza, della procedura negoziata da parte dei soggetti che hanno aderito senza riserve all’invito a partecipare a tale selezione comparativa, prestando acquiescenza a quella tipologia di gara scelta dall’Amministrazione committente.
Il ricorso viene respinto.
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