05/02/2020 - Principio di rotazione: il CdS chiarisce i contorni del suo precedente
tratto da giurisprudenzappalti.it
Principio di rotazione: il CdS chiarisce i contorni del suo precedente
Consiglio di Stato, sez. III, 04 febbraio 2020, n. 875
Scritto da Elvis Cavalleri 4 Febbraio 2020
Con la pronuncia del 5 novembre 2019, n. 7539 (qui commentata), il Consiglio di Stato confermava le statuizioni del giudice di prime cure in punto di violazione del principio di rotazione, quantunque gli inviti fossero stati preceduti da una manifestazione di interesse aperta al mercato.
L’odierna Consiglio di Stato, sez. III, 04 febbraio 2020, n. 875, pur richiamando la pronuncia n. 7539/2019, perviene ad approdi opposti:
“Quanto al principio di rotazione, il giudice di prime cure ne ha escluso l’applicabilità laddove il nuovo affidamento avvenga, come nel caso di specie, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019).
Il principio è stato di recente confermato da questo Consiglio (sez. V, 5 novembre 2019 n. 7539) sul rilievo che anche “alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti”.
Tutto è bene quel che finisce bene…
p.s.
il buon Roberto mi ha preceduto nella pubblicazione. Lasciamo comunque entrambe le versione, visto il diverso taglio!