05/02/2020 - I nuovi controlli fiscali cambiano l’organizzazione degli appalti
tratto da lapostadelsindaco.it
I nuovi controlli fiscali cambiano l’organizzazione degli appalti
La Rivista del Sindaco 05/02/2020 Modelli di Gestione
Si avvicina il momento, per le amministrazioni pubbliche, in cui entreranno in vigore i nuovi obblighi in materia di versamento delle ritenute fiscali (come da articolo 4, Dl 124/2019). La data in cui il nuovo controllo inserito nell’articolo 17-bis, del Dlgs 241/1997 diventerà operativo a tutti gli effetti è il 21 febbraio prossimo, quindi a partire dalla scadenza di versamento delle ritenute irpef di gennaio. Il nuovo controllo obbliga ai commettenti la verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto.
I soggetti interessati sono i contratti di appalto per la realizzazione di servizi e/o opere con un importo annuo non superiore ai 200.000 euro e che prevedano:
- il prevalente utilizzo della manodopera presso la sede del committente;
- l’impiego di bene strumentali riconducibili in qualsiasi forma al committente.
- il prevalente utilizzo della manodopera presso la sede del committente;
- l’impiego di bene strumentali riconducibili in qualsiasi forma al committente.
Il corretto procedimento amministrativo a cui gli enti dovranno attenersi, si può riassumere in:
- controllo dei contratti in essere che rientrano in quelli per cui la norma può essere applicata. Sarà il valore dichiarato in fase di affidamento ad aiutare nell’individuazione del costo della manodopera (come dal comma 10, articolo 95, Dlgs 50/2016). Tra i contratti da considerare rientrano quelli sottoscritti con le cooperative per i servizi socio-educativi, se il personale svolge il proprio servizio presso la sede del committente e utilizza i suoi beni strumentali, mentre rimane il dubbio se da considerare anche i contratti per quei contratti stipulati al fine di realizzare opere pubbliche, che difficilmente prevedono l’utilizzo di beni strumentali riconducibili all’ente;
- l’individuazione del settore/servizio a cui compete la verifica. Saranno i soggetti che presiedono l’esecuzione del contratto di appalto ad occuparsi della scelta organizzativa, poiché gli unici in grado di valutare se l’appaltatore ha indicato in modo corretto il numero dei dipendenti utilizzati e le ore di impiego decise per la commessa, coerentemente con quanto riportato nell’offerta;
- i contenuti dell’atto di liquidazione della spesa devono sottostare ad un adeguamento, ed in caso riguardino i contratti di servizio-lavoratori si dovrà specificare se: a) la commessa non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997; b) la commessa ricade per caratteristiche o importo nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 ma è priva di verifica perché è stata presentata la certificazione di regolarità fiscale da parte dell’appaltatore; c) la commessa ricade per caratteristiche o importo nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 con verifica effettuata con esito positivo/negativo.
- l’individuazione del settore/servizio a cui compete la verifica. Saranno i soggetti che presiedono l’esecuzione del contratto di appalto ad occuparsi della scelta organizzativa, poiché gli unici in grado di valutare se l’appaltatore ha indicato in modo corretto il numero dei dipendenti utilizzati e le ore di impiego decise per la commessa, coerentemente con quanto riportato nell’offerta;
- i contenuti dell’atto di liquidazione della spesa devono sottostare ad un adeguamento, ed in caso riguardino i contratti di servizio-lavoratori si dovrà specificare se: a) la commessa non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997; b) la commessa ricade per caratteristiche o importo nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 ma è priva di verifica perché è stata presentata la certificazione di regolarità fiscale da parte dell’appaltatore; c) la commessa ricade per caratteristiche o importo nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 241/1997 con verifica effettuata con esito positivo/negativo.
Sarà compito del soggetto preposto assicurarsi che l’appaltatore abbia adempiuto all’obbligo di pagamento dello Stato delle ritenute effettuate ai lavoratori direttamente impiegati nello svolgimento del servizio. Dal canto suo, l’appaltatore dovrà trasmettere l’elenco dettagliato dei dipendenti impiegati nell’appalto nel mese precedente e le deleghe entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il versamento delle ritenute, al fine di facilitare la verifica.
Articolo di Laura Egidi