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05/02/2020 - Azione contabile per fatti di rilievo penale: decorrenza della prescrizione non sempre legata al rinvio a giudizio

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Azione contabile per fatti di rilievo penale: decorrenza della prescrizione non sempre legata al rinvio a giudizio
di Domenico Irollo - Domenico Irollo commercialista/revisore contabile/pubblicista
In caso di fraudolenti dichiarazioni dirette all'ottenimento (indebito) di un impiego pubblico che abbiano già determinato la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente interessato, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti di quest'ultimo coincide almeno con la data del provvedimento con cui l'Amministrazione di appartenenza ne ha decretato il licenziamento, presupponendo tale atto il compiuto accertamento della corrispondente condotta illecita, a prescindere dalla circostanza che l'esercizio della parallela azione penale per gli stessi fatti risalga ad epoca posteriore. A chiarirlo la Terza Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 16/2020 in commento.
Il caso
La fattispecie all'esame dei Giudici contabili di seconde cure riguardava un collaboratore scolastico (personale A.T.A.) che aveva conseguito una serie di supplenze annuali presso svariate scuole statali per effetto del suo inserimento nella relativa graduatoria permanente grazie alla truffaldina allegazione di una dichiarazione, rivelatasi poi fasulla, attestante omologhe, pregresse esperienze di servizio, in realtà insussistenti.
Appurata la circostanza in esito agli appuramenti del caso dallo stesso disposti, il competente Ufficio Scolastico Regionale oltre a escludere il collaboratore dalle graduatorie ed a determinarsi nel senso dell'interruzione del rapporto d'impiego già a maggio del 2008, lo denunciava all'A.G. pen. che esercitava l'azione penale nei di lui confronti per i reati di truffa aggravata e falso ideologico solo nel marzo 2012. Nel contempo il responsabile veniva altresì segnalato alla competente Procura contabile che gli notificava l'invito a dedurre a marzo 2016.
Il verdetto di prime cure
In primo grado, la Sezione giur. per la Lombardia della Corte dei Conti:
- respingeva l'eccezione preliminare della difesa del dipendente affinché venisse dichiarata prescritta l'azione contabile. La tesi difensiva era che l'Amministrazione scolastica aveva avuto piena conoscenza dell'illecito sin dall'anno 2008 nel quale aveva esercitato il recesso del rapporto di lavoro e che pertanto l'azione avviata a carico del lavoratore con la partecipazione dell'invito a dedurre nel 2016 era da considerare tardiva e quindi prescritta, in assenza di atti "interruttivi" di messa in mora da parte dell'Amministrazione medesima, neppure costituitasi parte civile nel processo penale;
- condannava quindi il convenuto a rifondere il pregiudizio erariale sofferto dall'Amministrazione scolastica per aver corrisposto al predetto dipendente il trattamento salariale in forza di rapporto lavorativo fondato su titoli di qualificazione rivelatisi del tutto inveridici.
Secondo il Collegio lombardo, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 63/1996, è pacifico che nelle ipotesi di occultamento doloso del danno - con conseguente slittamento dell'esordio del termine prescrizionale alla data della scoperta dell'evento dannoso, come previsto dall'art. 1, comma 2 ultima parte, L. n. 20/1994 ("Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta") - la "scoperta" del danno, qualora vi siano condotte a rilevanza penale, vada intesa non come semplice conoscenza o conoscibilità dei fatti, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita e soprattutto del danno, da fissarsi nella data di rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera "notizia" del fatto, e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti.
Da tale principio deriverebbe pertanto che l'inizio del termine di prescrizione, in tali evenienze, debba essere individuato nel provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Il verdetto d'appello
A diverse conclusioni, come si è visto, sono invece giunti i Giudici d'appello che hanno invece riformato la sentenza di primo grado, dichiarando prescritta l'azione contabile, con una posizione che appare assolutamente condivisibile.
Giova in proposito osservare difatti che se è vero che la prevalente giurisprudenza contabile fa riferimento alla data della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero penale al fine di individuare il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità, in fattispecie di occultamento doloso del danno aventi anche possibile rilevanza penale, è altresì vero però che tale orientamento non individua una automatica correlazione tra richiesta di rinvio a giudizio in sede penale e scoperta del danno erariale dolosamente occultato, unica circostanza alla quale la legge collega la decorrenza del termine prescrizionale in discorso, ritenendo, invece, necessaria una specifica valutazione riguardo al se, nel caso concreto, eventuali ulteriori fatti o accertamenti (nel caso di specie gli esiti dell'inchiesta amministrativa dell'Ufficio Scolastico Regionale che avevano portato alla risoluzione del rapporto d'impiego), abbiano già individuato, almeno nei suoi elementi essenziali, il presunto fatto dannoso ed i comportamenti imputabili ai presunti responsabili. Orbene, nel contesto in esame, la scoperta del danno deve ritenersi almeno coeva all'atto di licenziamento del dipendente conseguente agli accertamenti dai quali era risultato che il collaboratore scolastico non disponeva dei titoli necessari per ottenere l'impiego.
In proposito, occorre pure sottolineare che non era necessario che in sede contabile si attendessero le valutazioni del P.M. penale su questioni quali l'individuazione dei requisiti di gravità e precisione della notizia di danno o come l'individuazione degli elementi costitutivi di quest'ultimo, le quali, peraltro esulano dalla competenza di quest'ultimo. Né la Procura contabile sembra aver rappresentato sotto quale concreto aspetto l'istruttoria del P.M. penale ovvero la richiesta di rinvio a giudizio di quest'ultimo avesse apportato elementi aggiuntivi rispetto a quelli già in suo possesso. Né si può obiettare, al fine di far ritenere fondato uno slittamento del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità al momento della richiesta di rinvio a giudizio, la necessità di attendere un accertamento penale sulla falsità delle dichiarazioni del dipendente, in quanto tale accertamento, se eventualmente ritenuto necessario, avrebbe potuto essere raggiunto non con la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio, ma solo con la definitiva decisione del giudice penale. In ogni caso, anche riguardo a tale circostanza il requirente contabile aveva a disposizione gli elementi per operare un'autonoma valutazione, eventualmente attraverso un'ulteriore attività istruttoria.
In definitiva, in assenza di conoscenza dei fatti aliunde, ben può rivendicarsi la decorrenza del periodo prescrizionale dalla data del rinvio a giudizio del giudice penale. Non altrettanto quando, come nella circostanza in parola, l'Amministrazione danneggiata (o anche il requirente contabile) ne abbia notizia antecedentemente ed in modo differente, atteso che a determinare le mosse del giudice contabile è la conoscibilità dei fatti generatori di danno, non altro (in questi termini, tra le più recenti, si veda anche la sentenza n. 16/2020 della Prima Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti).
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