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04/02/2020 - Il dirigente comunale può ordinare l'ordinaria manutenzione delle strade all'ente concessionario

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il dirigente comunale può ordinare l'ordinaria manutenzione delle strade all'ente concessionario
di Stefano Manzelli - Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
La segnalazione al comune circa il cattivo stato di manutenzione dei fossi e delle strade statali effettuata dall'Anas può diventare un boomerang per il concessionario che dovrà procedere alla pulizia periodica del manufatto osservando quindi l'ordinanza comunale conseguente. Lo ha evidenziato il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 592 del 24 gennaio 2020. Un ispettore dell'Anas ha segnalato al comune il cattivo stato di conservazione di un tratto stradale di competenza statale per la presenza di rifiuti di diverso genere. Contro la conseguente ordinanza di ripristino e pulizia adottata dal dirigente comunale ai sensi dell'art. 14 del codice stradale l'Anas ha proposto censure al collegio ma senza successo. E i giudici di palazzo Spada hanno confermato il provvedimento comunale. Compete all'ente proprietario della strada provvedere alla manutenzione e pulizia delle strade. Si tratta di una responsabilità oggettiva prevista dal codice stradale che si differenzia dalle violazioni previste dal codice dell'ambiente. Se l'ordine di rimozione dei rifiuti è infatti funzionale solo alla mera e ordinata manutenzione come nel caso sottoposto all'esame del collegio il comune deve ritenersi automaticamente abilitato ad ingiungere di provvedere al proprietario/concessionario. Nella diversa ipotesi di una bonifica straordinaria o di un ordine di risanamento igienico ovvero di interventi che vanno oltre all'ordinaria gestione si applicherà l'art. 192D.Lgs. n. 152/2006 assoggettato invece ad un criterio di imputazione soggettiva. In buona sostanza la pulizia ordinaria è un obbligo costante del proprietario del manufatto. Quella straordinaria dipende dalle diverse circostanze da valutare volta per volta
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