03/02/2020 - In materia di Tarsu un Comune può decidere di ridurre le tariffe per le camere d’albergo
tratto da lapostadelsindaco.it
In materia di Tarsu un Comune può decidere di ridurre le tariffe per le camere d’albergo
La Rivista del Sindaco 03/02/2020 Approfondimenti
Riguardo la delibera comunale (in materia di Tarsu) emessa al fine di approvare il regolamento e le tariffe in cui cui è presente una maggiorazione del tributo per alcune aree che compongono l’albergo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti della società a gestione di un albergo, con l’ordinanza 569/2020. Rimane possibilità competente al Comune quella di ridurre le tariffe per le aree destinate ad essere utilizzate come camere, rispetto a quelle sfruttate come parti comuni.
Dopo l’emissione del suo regolamento, un Comune si è ritrovato a dover fare i conti con una sentenza negativa da parte della Ctr, in cui si definiva illegittimo il regolamento comunale dove si era determinata una differenziazione (ai fini della Tarsu) tra alberghi e abitazioni private, incurante di operare una distinzione per le strutture alberghiere, tra aree destinate a parti comuni e quelle adibite al solo utilizzo di camere, posto che solo per le prima è ipotizzabile una produzione maggiore di rifiuti rispetto alle abitazioni private. Il Comune ha quindi esposto ricorso alla Cassazione, che si è espressa affermando il principio stante il quale, in materia di Tarsu, una delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe può occuparsi in maniera distinta di strutture alberghiere e abitazioni civili, destinando alle prime una tariffa nettamente superiore alle seconde. Un albergo ha infatti comunemente una maggior capacità produttiva rispetto ad un domicilio civile, e questo lo porta a ad essere valutato e classificato anche ai fini del calcolo della tariffa dal Dlgs 22/1997 con un maggior rilievo, indipendentemente dal carattere stagionale dell’attività, che può portare al massimo a specifiche riduzioni d’imposta, a discrezione dell’ente impositore. Tenendo anche in considerazione che i rapporti tra le tariffe tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera (come indicati nel comma 2, articolo 69, Dlgs 507/1993) non si riferiscono alle differenza tra le varie tariffe apposte ad ogni categoria classificata, quanto alla relazione tra le tariffe stesse ed i costi del servizio distinti basandosi sulla personale classificazione economica. A conseguenza di ciò, si evince che la produzione di rifiuti di una struttura alberghiera permette al Comune un potere discrezionale “che non può essere oggetto di censura”.
Articolo di Massimo Chiappa