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03/02/2020 - Depositata la sentenza sul referendum elettorale: alterato radicalmente il senso di una norma di delega.

tratto da cortecostituzionale.it
Depositata la sentenza sul referendum elettorale: alterato radicalmente il senso di una norma di delega.
31 gennaio 2020
È stata depositata oggi la sentenza n. 10 (relatrice Daria de Pretis) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare su “Abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, presentata dai Consigli regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Liguria (si veda il comunicato stampa del 16 gennaio 2020).
Il referendum ha, nell’ordinamento costituzionale italiano, una finalità meramente abrogativa: di intere leggi o di interi articoli ma anche di singole frasi e persino di singole parole. Da questa abrogazione, tuttavia, non può risultare un testo radicalmente diverso, estraneo e di portata normativa più ampia rispetto a quello originario.
Se la richiesta referendaria ha ad oggetto la legge elettorale di un organo costituzionale o a rilevanza costituzionale, essa, per giurisprudenza costituzionale costante, deve comunque garantire che, all’esito dell’abrogazione, permanga una normativa (c.d. normativa di risulta) auto-applicativa, cioè idonea a consentire lo svolgimento immediato delle elezioni. Se così non fosse, l’esito del referendum potrebbe paralizzare il normale svolgimento dell’attività di questi organi.
Nel caso deciso con l’odierna sentenza, oggetto della richiesta referendaria erano, in primo luogo, le due leggi elettorali del Senato e della Camera. In particolare, i promotori proponevano l’abrogazione dei riferimenti letterali ai collegi plurinominali, con l’obiettivo di eliminare la quota proporzionale, trasformando così il sistema elettorale in uno totalmente maggioritario a collegi uninominali.
All’esito della richiesta abrogazione referendaria sarebbe stato quindi necessario rideterminare i collegi elettorali per trasformarli tutti in uninominali.
A tal fine, i promotori del referendum proponevano anche la parziale abrogazione della delega conferita al Governo con la legge n. 51/2019 al diverso scopo di dare attuazione alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.
Così facendo, però, la proposta referendaria “alterava radicalmente” il senso e la portata di questa delega per renderla adattabile anche all’ipotesi di mutamento del sistema elettorale risultante dal referendum.
Sarebbero stati infatti modificati tutti i “caratteri somatici” della delega originaria (oggetto, tempo, principi e criteri direttivi), al punto da dar vita a una nuova delega, potenzialmente destinata a un duplice esercizio (l’attuazione della riforma costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e l’attuazione della legge elettorale risultante dal referendum).
Si sarebbe realizzata, per questo verso, un’eccessiva, e perciò inammissibile, manipolazione del testo originario della norma di delega.
Per questa ragione, assorbente rispetto a tutte le altre, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum.
Roma, 31 gennaio 2020
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