29/12/2020 - Lombardia, del. n. 161 – Fondo incentivante e processi di esternalizzazione
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione del fondo incentivante per il salario accessorio, ed in particolare se sia applicabile quanto disposto dall’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente ai processi di esternalizzazione, procedendo ad un taglio del fondo pro-quota e se l’eventuale taglio non sia in contrasto con quanto previsto dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e dal successivo DM attuativo del 17 marzo 2020, che prevedono, in caso di riduzione di personale, che il fondo incentivante non debba essere ridotto oltre il limite iniziale, ovvero del fondo incentivante 2016.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 161/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre 2020, hanno precisato che la disciplina disposta dall’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, la quale prescrive che si deve operare una decurtazione del fondo incentivante in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato dall’ente, non è incompatibile con la nuova disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, la quale ha il fine di garantire il valore medio pro capite del fondo riferito all’anno 2018.
La Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, l’ente in caso di esternalizzazione di servizi deve temporaneamente ridurre i fondi incentivanti in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio oggetto di esternalizzazione e provvedere al congelamento dei relativi posti e alla rideterminazione della dotazione organica. Nelle more di riallocazione e di mobilità del suddetto personale, la predetta norma mira a garantire in caso di riallocazione che la somma temporaneamente congelata venga ripristinata nel fondo stesso.
Invece, l’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 mira a garantire il valore medio pro capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, in caso di esternalizzazione di servizi, la riduzione dei fondi incentivanti disposta dall’art. 6 bis, comma 2 del d.lgs. 165/2001 deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo salario accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019.
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