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29/12/2020 - Imposte dirette: sono detraibili anche le donazioni ai Comuni per l’acquisto di dispositivi necessari per la didattica a distanza

tratto da entilocali-online.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 21 dicembre 2020, ha chiarito che sono detraibili dal reddito, ai sensi dell’art. 66 del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, anche le erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza (c.d. “Dad”). Tali donazioni, in denaro o natura, non possono tuttavia essere erogate direttamente agli Istituti scolastici, ma soltanto per il tramite di Comuni e Protezione civile.

L’Agenzia ha ricordato che tale norma agevolativa è stata oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 8/E del 2020 e con le Risoluzioni n. 21/E e n. 25/E del 2020.

Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’art. 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, a parere dell’Agenzia nell’ambito oggettivo di tale disposizione rientrano anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli Enti non commerciali, dagli Enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano Istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati – in quanto la c.d. “Dad può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto.

Ciò, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei 3 soggetti indicati dal comma 1 dell’art. 66, ovvero le stesse avvengano per il tramite degli Enti richiamati dall’art. 27 della Legge n. 133/1999 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia.

L’Agenzia ha precisato altresì che tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione civile, ma non possono essere erogate direttamente agli Istituti scolastici. Tali ultimi Istituti infatti non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali di cui al citato art. 66 del Dl. n. 18/2020.

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