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29/12/2020-Obbligo di verifica dei costi per la manodopera dichiarati dall’impresa prima graduata anche in mancanza di valutazione dell’anomalia dell’offerta

Tratto da https://www.giustizia-amministrativa.it Tar Salerno, sez. II, 21 dicembre 2020, n. 1994 – Pres. Durante, Est. Nobile

Contratti della Pubblica amministrazione - Offerte anomale - Verifica - Mancanza - Verifica sui costi per la manodopera dichiarati dall’impresa prima graduata - Necessità

 In materia di gare d’appalto, la verifica sui costi per la manodopera dichiarati dall’impresa prima graduata, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, secondo periodo, e 97, comma 5, lett. d), del Codice dei contratti, è obbligatoria anche se l’offerta non risulti anormalmente bassa e non venga pertanto assoggettata alla verifica di anomalia (1). 

(1) Ha chiarito il Tar che sebbene la verifica di congruità dei costi per la manodopera possa anche confluire in tale subprocedimento, differenti restano le finalità. 

La verifica sui costi di manodopera si caratterizza per il carattere vincolato dell’attività e mira alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità on/off, non tanto e non solo a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze. 

La verifica di anomalia persegue lo scopo di accertare la sostenibilità economica complessiva dell’offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall’impresa. Tale attività, secondo l’opinione maggiormente accreditata nel panorama giurisprudenziale, costituisce per la stazione appaltante esercizio di discrezionalità tecnica, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità o irragionevolezza. 

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