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28/12/2020 - Enti Locali: assunzioni e limiti di spesa del personale

tratto da lentepubblica.it - Autore Andrea Bufarale

La risposta ad un quesito sulle assunzioni degli Enti Locali ed i limiti di spesa del personale a cura del Dottor Andrea Bufarale.


A questo ufficio personale, dovendo procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, non è chiaro se la nuova disciplina dettata dall’art. 33, D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e dal successivo DM 17 marzo 2020, abbia tacitamente abrogato le disposizioni in merito al rispetto del limite della spesa di personale del triennio 2011/2013 oppure della spesa sostenuta nell’anno 2008 (per gli enti non soggetti al patto di stabilità) di cui all’art. 1 commi 557-quater e 562, L. 27 dicembre 2006 n. 296.

a cura di Andrea Bufarale

Enti Locali: assunzioni e limiti di spesa del personale

Per rispondere al quesito proposto non possiamo che far riferimento alle previsioni del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 Acc. 21 maggio 2018 ed in particolare quanto previsto dall’art. 16 comma 7.

Come espressamente stabilito da tale articolo, infatti, l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.

Detto ciò, la mancata previsione della decorrenza all’interno del CCDI è sicuramente un’anomalia, in quanto tale situazione è espressamente disciplinata dalla richiamata previsione del CCNL ed in assenza non si può che far riferimento alla lettura testuale della medesima disposizione laddove è previsto che l’attivazione dell’istituto avviene (naturalmente) “con la previsione delle necessarie risorse finanziarie“.

In tale situazione di silenzio della contrattazione decentrata, dovendo comunque procedere a dare una decorrenza a tali istituti, si ritiene che, per poter ricostruire la volontà delle parti contraenti di tale contratto, si possa soltanto aver riguardo al finanziamento che è stato concordato per l’istituto delle progressioni economiche orizzontali e pertanto, laddove tale finanziamento sia stato previsto anche per l’intero anno in cui è stato definitivamente sottoscritto il contratto integrativo, si può ritenere che la volontà delle parti contraenti sia stata, in applicazione dell’art. 16, comma 7, del Acc. 21 maggio 2018, CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nel senso di far decorrere il beneficio dall’inizio di tale anno.

Tale soluzione è stata condivisa anche da ARAN con il recente parere CFL113 con il quale, ribadendo quanto sopra prospettato, invita comunque gli enti a rendere residuale tale situazione prevedendo sempre esplicitamente una data di decorrenza dell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali nel contratto integrativo.

 

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