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22/12/2020 - Refezione scolastica: la clausola che prevede la disponibilità di un centro di cottura è espressione del livello minimo di capacità

tratto da entilocali-online.it

Nella Sentenza n. 5499 del 24 novembre 2020 del TAR Napoli, i Giudici si sono pronunciati sul ricorso proposto avverso la propria esclusione da un concorrente ad una gara pubblica avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica, esclusione disposta a seguito dell’accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese circa l’idoneità dei locali allo svolgimento del servizio. In particolare, il ricorrente sostiene la nullità delle clausole della lex specialis di gara relative alla “disponibilità del centro di cottura” al momento della presentazione dell’offerta, in quanto distorsive della concorrenza.

I Giudici preliminarmente precisano che il divieto di porre cause di esclusione non previste per legge, a pena di nullità della clausola, è previsto dall’art. 83, comma 8, Dlgs. n. 50/2016. Le cause di esclusione nulle contengono “ulteriori prescrizioni” rispetto a quelle che le Stazioni appaltanti indicano sulle “condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità” e su cui effettuano “la verifica formale sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche professionali”. Trattandosi, nel caso di specie, di procedura di gara avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica, dirimente risulta secondo i Giudici la considerazione relativa alle clausole in contestazione, al fine di stabilire se possano annoverarsi tra “le condizioni di partecipazione” in quanto espressione dei “livelli minimi di capacità”, utili a consentire la verifica delle “capacità realizzative” e delle “competenze tecniche professionali”, in quanto solo le prescrizioni che risultano “ulteriori” rispetto a quelle appena specificate, sono nulle ai sensi del menzionato art. 83, comma 8. Secondo i Giudici le previsioni relative alla disponibilità del centro di cottura debbono ritenersi attinenti ai livelli minimi di capacità e, quindi, rientranti tra le condizioni di partecipazione e non tra le “ulteriori prescrizioni” per le quali è prevista la nullità. Ne consegue che le clausole censurate, relative alle previsioni sul centro cottura, non risultano offensive del citato art. 83, comma 8; pertanto eventuali vizi riferibili a tali clausole escludenti renderebbero le relative previsioni non nulle ma al più annullabili. 

In conclusione, nell’appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica la clausola della lex specialis di gara, che richiede la disponibilità di un centro di cottura, non introduce una causa di esclusione non prevista per legge, e perciò nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016. Ciò in quanto, attenendo al servizio di fornitura dei pasti, per l’oggetto della procedura di gara di refezione scolastica può senz’altro ritenersi riguardante i livelli minimi di capacità tecnica. 

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