17/12/2020 - In tema di giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie ex art. 4 d.lgs.149/2011 (omessa redazione e pubblicazione relazione di fine mandato)
La Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha depositato, il 16 dicembre 2020 la sentenza n. 135 (Presidente e relatore Pinotti - PM Napoli) in tema di omessa redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.
Di seguito le massime che sintetizzano il principio di diritto affermato nella pronuncia.
Processo contabile-Ricorso ex art. 133 c.g.c. Decisione a sorpresa sulla giurisdizione-Violazione dell’art.101 comma 2 c.p.c. richiamato dal c.g.c.-art.7 comma 2 e 91 comma 5- Condizioni -Questione prospettata dalla parte nella domanda introduttiva-Novità-Esclusione.
Non è della “terza via” una decisione che si basa su questione che appartiene già alla causa così come introdotta dalla parte ovvero allorquando la questione -così come è stata rilevata dal giudice- poteva essere conosciuta dalla parte attraverso un diligente studio della causa (Cass. sez. III, 15705/2005) (nella specie la questione di giurisdizione non è stata considerata come questione nuova o inaspettata per il PM agente in quanto parte fondante dell’intero impianto motivazionale del ricorso ex art. 133 c.g.c. per applicazione di sanzione pecuniaria nel quale erano stati evocati due diversi e contrapposti pronunciamenti delle Sezioni Riunite in punto di giurisdizione e si era aderito alla tesi favorevole alla sussistenza della giurisdizione contabile).