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15/12/2020 - Toscana, del. n. 89 – Vincoli di spesa e violazione del patto di stabilità

Dal sito Self Enti locali

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito ai vincoli di spesa scaturenti dall’art. 31 comma 26 delle legge n. 183/2011,  in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ed in particolare chiede di sapere se l’ente inadempiente nell’anno successivo a quello di inadempienza non possa impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Inoltre, il Sindaco richiedeva come poter conciliare il rispetto dei limiti di spesa derivanti dalla violazione del patto di stabilità interno con la necessità di fronteggiare la pandemia da COVID-19, ed in particolare se tali somme debbano venir considerate nel limite della media annuale del triennio, oppure se le somme giacenti sul conto corrente per le donazioni per la solidarietà alimentare possano venir utilizzate anche per altri fini.

I magistrati contabili della Toscana,  con la deliberazione 89/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 dicembre 2020, hanno chiarito che:

– le somme aggiuntive provenienti dal bilancio statale, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale per dare attuazione all’applicazione delle suddette misure, alla luce   di quanto confermato dalla Circolare n.9 del 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, possano ritenersi escluse dai limiti di spesa fissati dalle vigenti norme di contenimento della spesa di cui all’art. 31 comma 26 della l. n. 183-2011 qualora

a) siano finanziate da trasferimenti dello stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati

b) qualora derivino da disponibilità di bilancio dell’ente o organismo

c) qualora siano acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione”.

I magistrati contabili hanno altresì precisato che se le risorse provenienti da liberalità di privati siano state acquisite dall’ente non per far fronte genericamente all’emergenza ma con vincolo di destinazione più specifico, tale indicazione costituisce un limite insuperabile circa l’utilizzo delle predette risorse per destinazioni diverse,  a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica a cui erano destinate.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Toscana del. n. 89-20

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