14/12/2020 - Tar Veneto. L’operatore economico ammesso alla rateizzazione del debito tributario può partecipare alla gara d’appalto.
Tar Veneto sent.1195/2020
Ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, in base all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”. Il Tar Veneto, con sentenza n.1195/2020 ribadisce un importante principio in merito: entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve avere conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario, non essendo invece sufficiente la sola presentazione dell’istanza (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2013, n. 15; cfr., ex multis: T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 204).
Inoltre il tribunale amministrativo censura il comportamento della stazione appaltante che non ha interpellato l’operatore economico prima procedere all’esclusione: in base ai generali principi di correttezza e buona fede, applicabili anche ai rapporti di diritto pubblico, nonché in ragione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, a fronte della dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi del richiamato art. 80, la stazione appaltante ha l’obbligo di richiedere all’aggiudicataria provvisoria i necessari chiarimenti.
Infine, ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., il ricorrente che ricorre avverso l’aggiudicazione ad altro operatore, per subentrare nel relativo rapporto, deve chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto concluso. In caso contrario comunque, all’annullamento dell’aggiudicazione non può tuttavia seguire l’inerzia della stazione appaltante che è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, tenendo conto dell’eventuale proposizione dell’azione risarcitoria da parte della ricorrente ai sensi degli artt. 30 e 124 cod. proc. amm., ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto, aggiudicando l’appalto al medesimo ricorrente.