14/12/2020 - Tar Marche in merito alla questione del dies ad quem negli appalti in regime di “semplificazione”
Tar Marche , Sez.I, del 12 ottobre 2020, n.584
Sul Decreto Semplificazioni cominciano ad essere pubblicate le prime sentenze. In tal senso, va a collocarsi la sentenza del Tar Marche , Sez.I, del 12 ottobre 2020, n.584, la quale sancisce come prima cosa, la prevalenza di una gara della centrale di committenza regionale (bandita nel 2018), rispetto all’adesione della convenzione Consip decisa nel 2020; in secondo luogo, si esprime sull’articolo 8, comma 2, del Decreto Semplificazioni, stabilendo la sua natura di chiara valenza sollecitatoria.
Nell’accogliere il ricorso dell’operatore economico interessato alla conclusione della procedura di gara indetta dalla Centrale Regionale di committenza, infatti, il Tar si sofferma anche sulle previsioni dell’articolo 8, comma 2, del Decreto Semplificazioni, il quale prevede : “In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020”.
Il successivo comma 3 dello stesso art. 8, prevede che “In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54”.
Il Tribunale, con riguardo a tali disposizioni e alla loro incidenza rispetto ai principi affermati dal T.A.R. nella sentenza n. 500/2019 (la quale, a sua volta, richiama varie decisioni conformi del Consiglio di Stato), ha tenuto conto del fatto che il D.L. n. 76/2020 era entrato in vigore da poche settimane (e che dunque le norme da esso introdotte non erano state ancora metabolizzate) e considerato che si era in sede cautelare, ha voluto verificare quale fosse la situazione delle proroghe o dei rinnovi dei contratti già posti in essere, nonché quali fossero i tempi di presumibile conclusione della gara S.U.A.M. Tutto ciò, ovviamente, ipotizzando, prima facie, che la data del 31 dicembre 2020 potesse in qualche modo costituire uno spartiacque rilevante ai fini della decisione.
L’operatore ecnomico sostiene in sintesi che, fermo restando quanto statuito dal T.A.R. nella sentenza n. 500/2019, le predette disposizioni introdotte dal D.L. n. 76/2020 avrebbero stabilito un dies ad quem (31 dicembre 2020) decorso il quale le procedure di gara regionali ancora in itinere dovrebbero in ogni caso cedere il passo alle convenzioni Consip già in vigore. E nella specie, alla luce di quanto reso noto dalla commissione di gara circa i tempi di conclusione della procedura S.U.A.M., è quasi certo che il suddetto termine non potrà essere rispettato.
Ora, in generale, il legislatore non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un termine perentorio. Quello che invece il legislatore può certamente fare è stabilire che, se la gara non viene conclusa entro un certo termine, gli atti fino a quel momento compiuti diventano inefficaci e/o prevedere, in caso di violazione del termine perentorio, la perdita del finanziamento concesso alla stazione appaltante per la realizzazione dell’opera pubblica o per l’acquisto dei beni e servizi oggetto dell’appalto (per questa seconda fattispecie si pensi alle disposizioni speciali introdotte nel 2013 nell’ambito del programma denominato “6000 Campanili” – art. 18 del D.L. n. 69/2013 e successivi decreti ministeriali attuativi).
Con riguardo alla questione dibattuta nel presente giudizio, il legislatore, tenuto anche conto degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, avrebbe dunque potuto stabilire expressis verbis che la violazione del termine del 31 dicembre 2020 determinerà l’automatica conclusione delle gare in corso e l’obbligo per le amministrazioni interessate di aderire alle convenzioni Consip eventualmente già in essere.
Ma così non è stato, visto che l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 76/2020, con norma di chiara valenza sollecitatoria, si limita a stabilire che le procedure di gara ancora in itinere vengano portate a termine entro l’anno in corso, mentre il successivo comma stabilisce, in via generale, che entro lo stesso termine del 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dal medesimo art. 54. La norma dunque non prende in considerazione le ipotesi nelle quali le amministrazioni interessate hanno bandito gare attraverso centrali di committenza periferiche pur in costanza di gare Consip in corso di svolgimento.
Di conseguenza, il Collegio odierno ritiene quindi dare continuità ai principi affermati dal Tribunale nella sentenza n. 500/2019, per il che va ribadita la prevalenza della gara regionale già bandita rispetto alle convenzioni Consip, secondo la scelta a suo tempo espressa dagli enti del S.S.R. marchigiano.
Riepilogando dunque, secondo i giudici amministrativi, le disposizioni introdotte dal D.L. n. 76/2020 avrebbero stabilito un dies ad quem (31 dicembre 2020), decorso il quale le procedure di gara regionali ancora in itinere dovrebbero in ogni caso cedere il passo alle convenzioni Consip già in vigore. E nella specie, alla luce di quanto reso noto dalla commissione di gara circa i tempi di conclusione della procedura S.U.A.M., è quasi certo che il suddetto termine non potrà essere rispettato.
In generale , dunque, il legislatore non può stabilire ex lege la durata massima di una procedura di gara, visto che essa è influenzata da un numero di variabili tali da rendere perfino illusorio il tentativo di fissare un termine perentorio.