11/12/2020 - Spese legali, niente rimborso al dipendente che ha violato i doveri d'ufficio
I giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 24461/2020 hanno ritenuto che non può riconoscersi il rimborso delle spese legali al dipendente se la condotta posta in essere viola i doveri d'ufficio.
La Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto in tema di rimborso della spese legali richiesto dal dipendente coinvolto in un processo penale, l'atto di gradimento non integra un provvedimento da considerare quale elemento della fattispecie normativa che, unitamente agli altri presupposti legali viene a costituire il diritto al rimborso. All'atto di gradimento non può riconoscersi effetto costitutivo del diritto, e neppure esso esplica carattere vincolante, in ordine alla sussistenza delle altre condizioni legali necessarie per ottenere il rimborso.
Secondo i giudizi occorre che l'attività svolta dal dipendente sia estrinsecazione delle competenze allo stesso attribuite, nel senso che la condotta materiale o provvedimentale da quello tenuta sia riconoscibile come attività riferibile all'ente datore di lavoro, in quanto strumentale al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, ovvero compiuta nell'adempimento di doveri di servizio.
La giurisprudenza é concorde nel ritenere che l'esito del giudizio, quando anche assolutorio in sede penale, o il mancato esercizio della azione disciplinare, o la omessa costituzione di parte civile dell'ente datore di lavoro, non ha alcuna influenza sulla verifica del «conflitto di interesse» che, al contrario, deve ravvisarsi tutte le volte in cui l'Amministrazione pubblica si sia attivata in via amministrativa, disciplinare o giudiziale, contestando al dipendente la illiceità od irregolarità dell'attività svolta.