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03/12/2020 - Giurisdizione tributaria per le controversie riguardanti le risultanze catastali degli immobili

tratto da entilocali-online.it

Nell’Ordinanza n. 23624 del 27 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che, in merito alle controversie riguardanti le risultanze catastali ed il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice tributario, appartiene al Giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori. Tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al Giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. Peraltro, la disposizione dell’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all’attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’Amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice ordinario qualora la controversia riguardi l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A.

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