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01/12/2020 - Nei contratti nazionali l' arma contro il «mansionismo»

Sul sito NTPlus del Sole24ore l’articolo integrale di Gianfranco Rucco

Gli enti locali devono oggi rifuggire dalla tendenza al «mansionismo», cioè all' estremizzazione di un'interpretazione dell'esigibilità della prestazione lavorativa esclusivamente definita dalla storia professionale personale di ciascun dipendente.

 

La contrattazione collettiva nazionale di lavoro degli enti locali già dal 1999 ha previsto una disciplina dell'esigibilità delle mansioni che avrebbe potuto escludere un'interpretazione mansionistica. Infatti l' articolo 3, comma 2, del contratto nazionale del 31 marzo 1999, tuttora vigente, dispone che tutte le mansioni che vengano ascritte dal contratto collettivo all' interno delle singole categorie, «in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili». 

L’articolo 52, nuovo testo, del Dlgs 165/2001, rispetto alla quale è ripetutamente intervenuta la Suprema Corte (si vedano per esempio la sentenza n.8740/2008 a sezioni unite e le n.13941/2000, 11835/2009, 18283/2010, 17396/2011, 7106/2014, 12109/2016, 7214/2016, 2011/2017) ha statuito alcuni principi interpretativi estremamente rilevanti tra i quali quello per cui in materia di lavoro pubblico contrattualizzato non si applica l' articolo 2103 del Codice civile. La materia è disciplinata compiutamente dall'articolo 52 del Dlgs 165/2001 che assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 

Pertanto le mansioni possono essere considerate equivalenti per previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita. 

Questa norma rappresenta, nell'attuale emergenza, una notevole opportunità sia per rispondere alle accresciute esigenze di flessibilità gestionale, che per evitare soluzioni estreme cui può condurre l' interpretazione rigida dell'esigibilità. 

C' è da confidare che tutti i soggetti cui è affidata la dinamica della gestione delle risorse umane comprendano e colgano questa opportunità data dalla contrattazione. 

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