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30/04/2020 - Concorso: legittimità dell’annullamento in autotutela in presenza di un unico candidato

tratto da entilocali-online.it
Concorso: legittimità dell’annullamento in autotutela in presenza di un unico candidato
29Apr, 2020 by Redazione
 
 
Nella Sentenza n. 600 del 24 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, un dipendente di ruolo di un Comune con posizione economica “C2” aveva superato nell’anno 2001, unico partecipante, il concorso per titoli riservato al personale dipendente per il conferimento di un posto di Istruttore direttivo amministrativo (Area amministrativa demografica), Categoria “D1”. Successivamente, la Giunta comunale aveva disposto l’annullamento della procedura concorsuale in sede di autotutela, con conseguente risoluzione del (nuovo) contratto e rientro del dipendente nel profilo professionale inferiore. L’Ente sosteneva che la procedura fosse priva di effettiva selettività vista la presenza di un unico candidato.
I Giudici hanno sottolineano che il “Principio di selettività” connota l’essenza e la sostanza delle procedure concorsuali, quand’anche preordinate alla mera progressione interna all’interno della medesima area o fascia di appartenenza, al punto da condizionare, per il “Pubblico Impiego privatizzato”, la Contrattazione collettiva, abilitata, in proposito, a derogare alle disposizioni contenute nel Dpr. n. 487/1994. A maggior ragione, il Principio deve operare nei casi, come quello di specie, in cui si è in presenza di una procedura selettiva preordinata alla progressione verticale ed alla conseguente attribuzione di una qualifica superiore, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Procedura che impone al candidato che auspichi il transito in un’area o una fascia di livello superiore una concreta ed effettiva verifica delle attitudini e delle capacità richieste dal nuovo profilo professionale. In tale prospettiva, la circostanza, di natura formale, che il concorso fosse riservato al solo personale interno all’Ente e il fatto, occasionale, che l’appellante fosse l’unico partecipante, non appaiono idonee ad appannare la logica della effettiva selettività dell’accesso alle qualifiche superiori, che non può operare in virtù di un mero riscontro del possesso dei titoli di ammissione, con una valutazione “trascurabile e marginale del percorso culturale e professionale” dell’unico candidato, in luogo di una procedura selettiva mirata “ad evidenziare l’idoneità del candidato all’effettivo svolgimento dell’insieme delle funzioni plurispecialistiche che allo stesso dovevano essere affidate”. Del resto, è questa la ragione che in più occasioni ha indotto la Corte Costituzionale a stigmatizzare la prefigurazione di procedure selettive interne, non aperte all’effettivo confronto concorrenziale ed idonee ad avallare abusive prassi di scivolamento automatico verso posizioni superiori “senza adeguate selezioni e verifiche attitudinali” e senza accorgimenti idonei ad “assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico”.
Il Principio vale – precisano i Giudici – anche nelle ipotesi di concorso per soli titoli che, pur rilevando in una prima fase come meri requisiti di ammissione, non possono essere sottratti, pena un evidente ed acritico meccanismo promozionale, al vaglio selettivo (se non propriamente comparativo) preordinato al concreto ed effettivo apprezzamento dell’idoneità allo svolgimento dei nuovi compiti professionali. In difetto di che, la procedura selettiva, tradendo la sua natura e finalità, si risolverebbe, in presenza di un unico candidato, nella mera ed implausibile certificazione di una sorta di “vittoria annunciata”. Orbene, nel caso di specie, la procedura annullata si era di fatto risolta, nella riscontrata assenza di competitori, in un mero riscontro dei titoli di ammissione dell’unico concorrente, legittimando per tal via la rimozione in autotutela dei relativi esiti.
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