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29/04/2020 - Assegno di maternità

tratto da risponde.leggiditalia.it
Assegno di maternità
E' pervenuta al Comune una domanda di Assegno di Maternità, sempre per il 2019 di una cittadina del Camerum, con permesso breve e non coniugata, ma risulta presente nel nucleo familiare con il figlio e con il compagno che ha un permesso di soggiorno CE di lunga durata e ha riconosciuto il figlio. La richiedente essendo del Camerum, però, non beneficia dell'accordo Euromediterraneo suindicato. Pertanto, in questo caso, è corretto non accogliere la domanda di Assegno di Maternità?
a cura di Andrea Bufarale
 
Ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 l'assegno di maternità c.d. INPS- COMUNALE spetta alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (n.d. come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 in attuazione della Dir. 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 2266 e 70 dello stesso unico per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data.
Tale assunto pertanto, escluse in linea di massima, dal riconoscimento del beneficio le titolari di permesso breve di soggiorno.
Sono invece assimilate alle richiedenti di cui alle precedenti casistiche e pertanto possibili beneficiarie del sussidio, le donne residenti i cui paesi di provenienza/nazionalità beneficiano dei c.d. accordi Euromediterranei in riferimento ai propri cittadini che transitano e vivono in uno dei paesi dell'Unione Europea (es. Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia).
Nel caso proposto, si può affermare che il Camerun non sembra aver stipulato accordi né con l'Unione Europea e né con la Repubblica Italiana e pertanto alla richiedente, di nazionalità camerunense, non è concesso l'accesso all'assegno in quanto non titolare di permesso di soggiorno CE di lunga durata.
Nulla rileva nella situazione di cui trattasi della posizione del "compagno", titolare di permesso di soggiorno CE di lunga durata in quanto, come previsto dalla vigente normativa il padre può richiedere il sussidio in luogo della madre solo al verificarsi di determinate condizioni (madre minore di età, madre e padre minorenni, decesso della madre, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre, separazione legale tra i coniugi o affidatari, adozione speciale).
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