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23/04/2020 - Vendita di piante e fiori: la posizione del Ministero delle Politiche agricole non elimina i dubbi

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Vendita di piante e fiori: la posizione del Ministero delle Politiche agricole non elimina i dubbi
di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
 
Il quesito: negozi di piante e fiori, aperti o chiusi ai tempi del coronavirus?
Il Ministero dell'Interno, con nota dell'Ufficio di Gabinetto n. 15350/117 prot. 25718 del 18 aprile 2020, ha diramato il Parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sull'attività di vendita al dettaglio di piante e fiori, che in questo periodo di emergenza sanitaria ha data luogo a opinioni discordanti: da un lato chi ha ritenuto possibile l'apertura al dettaglio, in quanto attività rientranti nell'ambito della filiera agroindustriale, per quanto costituiscano l'ultimo anello della catena prima del consumatore finale, dall'altro chi invece ha optato per la chiusura al pubblico, facendo leva sulla natura "commerciale" dei negozi di piante e fiori, ben diversi dai vivai.
Per tentare di mettere la parola fine a tali discordanti interpretazioni, è intervenuto il Ministero delle Politiche agricole, su richiesta di un Comune.
Il contesto normativo
Prima di rappresentare la posizione assunta dal Ministero delle Politiche agricole, riassumiamo sommariamente il quadro normativo a cui è riconducibile la vendita di piante e fiori nel perdurare dell'emergenza sanitari dovuta al coronavirus. L'art. 1, comma 1, lett. f), DPCM 22 marzo 2020, successivamente confermato dall'art. 2, comma 5, DPCM 10 aprile 2020 (il quale, com'è noto, ha riassunto le numerose disposizioni nel frattempo stratificatesi in una serie di provvedimenti diversi), prevede espressamente che "E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di (…) prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".
La Posizione del Ministero
Il Ministero ci ricorda che l'interpretazione della norma sopra richiamata, quanto al suo ambito di applicazione, è stata oggetto di numerose FAQ. In proposito, la Presidenza del Consiglio si è espressa in apposita FAQ, sostenendo che la norma richiamata ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ecc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., sotto la codifica "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO 0.1, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. La risposta continua ritenendo che deve conseguentemente ammettersi l'apertura dei punti vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Al centro della questione giuridica, la riconducibilità dell'attività di produzione di piante e fiori all'interno del concetto di "attività agricola". Senza dubbio - continua il Ministero delle Politiche agricole - l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi semi, pianti e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ecc., è espressamente ricompresa nell'ambito delle attività consentite. Questa conclusione trova conferma nella stessa FAQ, laddove si afferma che deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti vendita di tali prodotti, ma in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Aspetti critici: importante stabilire "chi" può vendere non "cosa" si può vendere
La risposta offerta dal Ministero delle Politiche agricole lascia irrisolte diverse questioni, che era senz'altro il caso di prendere in considerazione. Sostenere, infatti, che in forza del quadro normativo sopra richiamato l'attività di vendita di piante e fiori non sia soggetta a limitazioni, deve fondarsi sulle corrette argomentazioni giuridiche. La ricostruzione offerta consente correttamente di inquadrare l'attività di vendita di prodotti florovivaistici nell'ambito della filiera agricola, che oltre alla produzione, deve ovviamente comprendere anche le attività di trasporto e commercializzazione. Il punto è un altro, e cioè stabilire "chi" può vendere, non "cosa" si può vendere. La mancata presenza del commercio di piante e fiori, prima in allegato al DPCM 22 marzo 2020, poi al DPCM 10 aprile 2020 (allegato 1), ci dimostra che la vendita di tali categorie di prodotti con apertura al pubblico da parte di commercianti (il classico fiorista) non è ammissibile. Siccome l'allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 contempla la voce coltivazioni agricole, nell'ambito della quale abbiamo giustamente voluto ricomprendere tutte le attività della relativa filiera, tra cui il trasposto e la commercializzazione, a poter commercializzare saranno allora non i commercianti ma solo i vivaisti, intesi quali produttori agricoli abilitati alla vendita ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001art. 4.
Il fatto che l'attività di vendita di fiori e piante così circostanziata possa rimanere aperta al pubblico secondo le tradizionali modalità di accesso alle attività, dipende proprio dall'appartenenza della stessa all'elenco di cui all'allegato 3 sopra richiamato.
Dunque, il fiorista commerciante non può vendere fintanto che perdura lo stato di emergenza? No. potrà vendere tutti i suoi prodotti ma in modalità consegna a domicilio, in quanto lo stesso D.P.C.M. chiarisce che tutte le attività sospese in forza di esso possono comunque rimanere attive se esercitate secondo tale sistema.
Cura degli orti
Pare che la stessa confusione si sia verificata a proposito della cura degli orti, attività che darebbe grande respiro alle persone anziane, che potrebbero finalmente uscire di casa e occupare il tempo in attività utili, salutari e a basso indice di contagio. Tutto questo sempre a causa di una FAQ e di una possibile lettura distorta e troppo restrittiva del divieto di muoversi verso le seconde case. In sostanza, la FAQ governativa dice che la cura dell'orto fa parte delle attività di tipo agricolo e dunque è in linea di massima ammessa, tuttavia non deve essere una scusa per soggiornare in una seconda casa: "La coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO "0.1." e sono quindi consentite - si legge - a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito". Per semplificare, in molti stanno erroneamente sostenendo che la presenza presso il podere di una seconda casa impedisce l'accesso al terreno per l'attività di cura dell'orto. In realtà, la finalità della norma che impedisce l'accesso alle seconde case è diretta a quei soggetti che si spostano per ragioni non giustificabili, per semplice svago, per incontrare un famigliare, o per brevi periodi di vacanza, e che dunque utilizzerebbero la casa per il soggiorno continuato proprio o anche della famiglia, senza alcun legame attendibile con l'attività agricola. Diverso è il caso di un anziano che si sposta quotidianamente e da solo dalla propria abitazione per le sole esigenze del terreno.
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