23/04/2020 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti- 1/15 aprile 2020
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti- 1/15 aprile 2020
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- La Sezione regionale di controllo per la Puglia sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. n. 174/2012, la seguente questione: «se sia ammissibile la richiesta di parere firmata dal vicesindaco anche nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco ai sensi del secondo comma dell'art. 53, D.Lgs. n. 267/2000 e se, comunque, possa presumersi la legittimità della dichiarata sostituzione».
- Con riguardo agli arredi scolastici che fanno parte del patrimonio comunale quali beni mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, l'ente locale proprietario deve curare anche la fase della loro dismissione e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri. La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.
- In merito all'esatta interpretazione delle norme che, nell'ambito dell'acquisizione e della gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell'ente dissestato (c.d. massa attiva), definiscono l'individuazione del fondo cassa da trasferire all'organo straordinario di liquidazione, si ritiene che nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all'OSL, la compensazione non possa operare con riguardo a pagamenti effettuati dall'Ente relativamente a residui passivi di propria competenza (in specie, la restituzione dell'anticipazione di tesoreria) in quanto ciò non sarebbe conforme né al principio di separazione delle masse, né al chiaro disposto di cui all'art. 255, comma 10, TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 878, lett. b), L. n. 205/2017.
ORGANI DI GOVERNO
- In giudice dei conti si esprime nella materia della spesa comunale per le attività relative allo status di amministratore locale.
- Il giudice dei conti risponde ad una serie di quesiti afferenti alla disciplina dei compensi degli amministratori delle "altre società pubbliche", diverse da quelle strumentali contemplate dal comma 4, art. 4, D.L. n. 95/2012.
- In giudice dei conti si esprime sulla riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori comunali, disposta dall'art. 1, comma 54, L. n. 266/2005.
PERSONALE E PREVIDENZA
- Ai fini della possibilità di attribuire l'incentivo di cui all'art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018, la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione è il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
- Il giudice dei conti si esprime in merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta nell'art. 9, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, riguardante gli onorari da corrispondere ai legali dell'avvocatura comunale.
- La programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, è subordinata ai limiti finanziari e alla riduzione strutturale della spesa del personale. Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l'Ente potrà procedere alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce altresì che: "Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".
- Il giudice dei conti individua il soggetto (dipendente addetto alla guida dell'automezzo o Ente) su cui fanno carico le spese relative al rinnovo della "carta di qualificazione del conducente" (CQC), prevista dagli artt. 14 e 20, D.Lgs. n. 286/2005, necessaria per lo svolgimento dell'attività di guida dello scuolabus comunale.
- Il giudice dei conti esamina la fattispecie del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- L'esimente prevista a favore dei titolari di organi politici trova applicazione solo per gli atti di particolare complessità che rientrano nella competenza propria degli Uffici tecnici o amministrativi. Il collaboratore dell'ufficio di staff del sindaco può svolgere solo supporto all'attività d'indirizzo politico-amministrativo; l'eventuale retribuzione corrisposta per attività gestionale è da considerarsi foriera di danno erariale, in quanto trattasi di spesa sostenuta per remunerare incarichi svolti per finalità differenti rispetto a quelle consentite. Il divieto per gli enti locali di assumere collaboratori esterni, normativamente previsto per gli enti in dissesto e per quelli strutturalmente deficitari, trova applicazione anche rispetto agli enti deficitari che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Il parere di regolarità contabile previsto per gli atti deliberativi degli organi collegiali a carico del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale involge un controllo di natura sostanziale sulla legittimità della spesa a salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente.
- I compensi corrisposti al Segretario per l'attività di componente del nucleo di valutazione costituiscono una duplicazione di retribuzione, in quanto remunerative di compiti già rientranti tra quelli propri d'istituto e nelle attribuzioni dirigenziali; si configura, per questo, un danno erariale.
- Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, TUEL. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre P.A., somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo sopraindicato, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
- L'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, con la formulazione dell'art. 51, comma 7, c.g.c. e con l'abrogazione dell'art. 7, L. n. 97/2001, non ha fatto venir meno il limite della proponibilità dell'azione risarcitoria per danno d'immagine previsto dall'art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009, per i soli i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale. Da nessuna norma di delega, né dai lavori preparatori, né dalla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 174/2016 si ricava, infatti, che il legislatore abbia voluto innovare la disciplina del danno d'immagine ex art. 17, comma 30-ter, D.L. n. 78/2009. Detta disposizione, che stabilisce che "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97", per il contenuto letterale dello stesso, e soprattutto per il richiamo ad una norma esattamente individuata depone nel senso di ritenere realizzatasi un'ipotesi di rinvio recettizio (C. Cost. n. 311/1993), conseguente l'incorporazione, o l'integrazione, nella norma rinviante (cioè nell'art. 17, comma 30-ter non abrogato) della norma rinviata (art. 7, L. n. 97/2001). Quest'ultima, seppur abrogata, in virtù appunto dell'incorporazione nella disposizione rinviante, mantiene inalterata la propria efficacia normativa quale fonte descrittiva dei fatti indicati dalla norma rinviante.