23/04/2020 - Gravi illeciti professionali: la valutazione è rimessa alla stazione appaltante
tratto da entilocali-online.it
Gravi illeciti professionali: la valutazione è rimessa alla stazione appaltante
22Apr, 2020 by Redazione
Nella Sentenza n. 2245 del 2 aprile 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il concetto di “grave illecito professionale” di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Dlgs. n. 50/2016, costituisce un tipico concetto giuridico indeterminato e che la norma ha carattere esemplificativo, non descrive la fattispecie astratta in maniera esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa, all’integrazione dell’interprete, che utilizza allo scopo elementi o criteri extragiuridici. In altri termini, la norma rimette alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante l’individuazione di inadempienze tali da minare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti. Pertanto, è stato affermato, che la Stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale del concorrente. Il concetto di “grave illecito professionale” ricomprende infatti ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa.
Nel caso di specie, in particolare, i Giudici affermano che il sequestro penale preventivo dei conti correnti e crediti ex art. 321 del Cp. non può ricomprendersi tra le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 50/2016.