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23/04/2020 - Gli acquisti di buoni spesa dei comuni non sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari né all'obbligo di acquisizione del CIG

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Gli acquisti di buoni spesa dei comuni non sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari né all'obbligo di acquisizione del CIG
di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla - Dottore in giurisprudenza - esperto enti locali
 
I contenuti dell'ordinanza sui buoni spesa
In considerazione della emergenza sanitaria Covid-19, una consistete parte della popolazione è stata messa a dura prova dalla chiusura delle attività commerciale o dall'impossibilità a lavorare, tanto che la Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 ha autorizzato ciascun comune «all'acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità». Nella medesima ordinanza sono contenuti due principi sull'organizzazione e distribuzione dei buoni spesa da parte dei comuni. Il primo prevede che «L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico». Il secondo principio stabilisce anche che «I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni … possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo».
L'Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sulle modalità applicative sulla deroga prevista dal codice degli appalti, espressamente indicata nell'Ordinanza.
I buoni spesa e gli acquisti diretti
I comuni che avessero deciso di ricorrere agli acquisiti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità, ovvero all'acquisto di equivalente monetario in buoni spesa da distribuiti ai cittadini individuati dai servizi sociali, ci si troverebbe in presenza, secondo i tecnici dell'Autorità, di una modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in stato di bisogno, assimilabili ai voucher sociali. In questo caso, si rientrerebbe nelle condizioni stabilite nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 della stessa Autorità, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dove è stato precisato che "«Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3L. n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi». Pertanto, conclude l'Autorità, le erogazioni in argomento non sono assoggettate all'obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell'Autorità. Tuttavia, precisa quest'ultima, risulta opportuno l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l'uso di un conto corrente dedicato.
Affidamento a soggetti terzi
Nel caso in cui, invece, il Comune si avvalga di soggetti terzi per il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), ci si troverebbe in presenza di un appalto di servizi e come tale assoggettato all'obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. In questo caso, precisano i tecnici dell'Autorità, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l'importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l'Autorità.
Ricorda, inoltre, quest'ultima che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell'appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese
Delibera 9 aprile 2020, n. 313, Anac
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