23/04/2020 - Cassazione, responsabilità erariale solo nelle «in house» per statuto
segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Cassazione, responsabilità erariale solo nelle «in house» per statuto
di Stefano Pozzoli
La Corte di cassazione torna sul tema della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle società in house providing. Questo con la scarna ordinanza a Sezioni unite civili n. 7824/2020.
Anzitutto la vicenda: la Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale alcuni dirigenti di una società idrica, al 100% di proprietà degli enti locali, in ragione dell'omessa riscossione di canoni dal 2008 al 2012. I dirigenti hanno chiesto, in base all'articolo 41 del codice di procedura civile, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, prima della decisione di merito, di risolvere «le questioni di giurisdizione», contestando quindi il difetto di competenza della Corte dei conti.
I ricorrenti hanno fondato la loro richiesta su due elementi. La prima è che lo statuto della società non presenta, a loro giudizio i requisiti dell'in house providing, visto che l'«oggetto sociale [della società] non prevede in via esclusiva l'esercizio di quelle attività oggi codificate dai DD.Lgs, nn. 50/2016 e 175/2016, né prevede un limite percentuale (oltre l'80%) per l'esercizio di quelle attività di natura imprenditoriale che possono essere rivolte verso il mercato esterno dei privati».
La seconda è che, in sostanza, al di là delle previsioni statutarie, il controllo analogo non era mai stato di fatto esercitato, dal momento che «É altresì prevista una "Commissione assembleare di controllo, che istituita con delibera assembleare del 28.7.2010, ha prodotto i suoi primi atti quattro anni dopo, in data 14.04.2014».
I ricorrenti hanno fondato la loro richiesta su due elementi. La prima è che lo statuto della società non presenta, a loro giudizio i requisiti dell'in house providing, visto che l'«oggetto sociale [della società] non prevede in via esclusiva l'esercizio di quelle attività oggi codificate dai DD.Lgs, nn. 50/2016 e 175/2016, né prevede un limite percentuale (oltre l'80%) per l'esercizio di quelle attività di natura imprenditoriale che possono essere rivolte verso il mercato esterno dei privati».
La seconda è che, in sostanza, al di là delle previsioni statutarie, il controllo analogo non era mai stato di fatto esercitato, dal momento che «É altresì prevista una "Commissione assembleare di controllo, che istituita con delibera assembleare del 28.7.2010, ha prodotto i suoi primi atti quattro anni dopo, in data 14.04.2014».