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22/04/2020 - Maggior recupero del disavanzo facilitato dal Dl “Cura Italia”

tratto da lapostadelsindaco.it
Maggior recupero del disavanzo facilitato dal Dl “Cura Italia”
La Rivista del Sindaco  22/04/2020 Finanza Locale
L’obbligo di destinare il maggior recupero realizzato verso un esercizio destinato alla riduzione del disavanzo successivo è decaduto, in modo da permettere agli enti di sfruttare tale facoltà per impiegare tali risorse allo scopo di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, trovandosi minori quote di disavanzo da recuperare per effetto del ripiano già operato. La legge di conversione del Dl 18/2020 (comma 4bis, articolo 11) attiva questa norma, incrociandola riguardo le modalità di recupero pluriennale del disavanzo con l’esame effettuato in Commissione Arconet (carte di lavoro, 12 febbraio 2020).
La Commissione aveva analizzato e stabilito il ruolo del piano di rientro, decisivo per distinguere:
1 - la quota del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente applicato al bilancio che non è stato recuperato nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 2 - l' ulteriore disavanzo formatosi nel corso del medesimo esercizio.
La regola del “recupero nell’esercizio successivo” (sentenza n 1/2019/EL, Corte dei Conti a sezione riunite) viene applicata al disavanzo non ripianato riportato nel punto 1. Gli enti locali possono poi risanare l’ulteriore disavanzo riportato al punto 2, non superando la scadenza del piano di rientro in corso (Tuel, Articolo 188, ultimo periodo).
Solo il decreto ministeriale di aggiornamento porterà a conoscere in dettaglio le modifiche ai principi contabili, per questo è intanto intervenuto il legislatore (con il “Cura Italia”) in via d’urgenza, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19 con maggiori risorse. Viene così stabilita la possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi, il disavanzo di amministrazione ripianato (di importo superiore di quello applicato al bilancio) durante un esercizio. Gli enti avranno quindi la capacità di scomputare il maggiore recupero effettuato in un determinato esercizio, dal disavanzo già iscritto a bilancio sulle annualità successive, secondo le previsioni del piano originariamente approvato, e portando così ad una maggiore capacità di spesa. Altresì, viene richiesto dalla disposizione introdotta, che il maggior recupero del disavanzo discenda da maggiori entrati e spese minori collegate all’anticipo di attività e azioni programmate per le annualità successive, fissate nel piano di rientro.
Articolo di Laura Egidi
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