21/04/2020 - Tributi locali, avvisi a carattere recettizio
tratto da Italia Oggi Sette - 20 Aprile 2020
Tributi locali, avvisi a carattere recettizio
Italia Oggi Sette - 20 Aprile 2020
Ai fini dell' accertamento di tributi locali, di cui al termine decadenziale di cinque anni a cura dell' amministrazione come previsto dalla legge 296/2006, non trova applicazione, data la natura sostanziale e non processuale dell' avviso, avente peraltro carattere recettizio, il principio della scissione del termine per la notifica tra notificante e destinatario. L' atto dovrà perciò giungere al contribuente entro il termine prescritto, non bastando la sola consegna di esso all' agente postale. È ciò che si evince dalle motivazioni della sentenza n. 431/11/2020 emessa dalla Ctp di Napoli.
La principale doglianza dedotta con ricorso, promosso da un contribuente avverso un avviso di accertamento a pretesa di maggiori importi Tari per l' anno 2012, atteneva proprio l' intervenuta decadenza dell' ufficio dal potere di accertare quel tributo, pertanto eccepita dalla parte proprio con l' impugnazione dell' atto, notificato tuttavia solo nel gennaio 2019. Applicando il disposto del comma 161 dell' art. 1 della legge n. 296/2006, la pretesa del tributo locale avrebbe potuto reggere soltanto se notificata al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell' omesso pagamento.
Nel caso di specie, invece, essendo giunta soltanto nel gennaio 2019, era evidentemente tardiva. La Ctp ha però richiamato anche la Cassazione n. 28576/2017, pedissequa alle note Sezioni Unite n. 23397/2016, affermando che nemmeno la definitività data dall' omessa impugnazione avrebbe potuto determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, da quello breve a quello decennale, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all' applicazione dell' actio iudicati di cui all' art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Passando poi alla natura del tributo preteso, i giudici hanno osservato come lo stesso fosse qualificabile come obbligazione periodica o di durata, per cui l' applicazione dell' art. 2948 c.c. ribadisce il predetto termine quinquennale. Tale circostanza, scaturisce anche dalla necessaria distinzione dell' atto de quo come atto amministrativo sostanziale e non processuale, per il quale non poteva essere, pertanto, invocata la scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificato, poiché l' atto, per produrre i suoi effetti, avrebbe dovuto nei termini giungere nella sfera del destinatario, esplicando così appieno la sua recettizietà. A fronte di tali ragioni la Ctp di Napoli accoglieva il ricorso di parte dichiarando l' avviso come incorso in decadenza.
() Il ricorso è fondato. L' accertamento in questione attiene a una maggiore pretesa in materia di Tari per l' anno 2012 ed è stato notificato il 2/1/2019. È evidente che l' anno interessato avrebbe consentito di avanzare una qualsivoglia legittima pretesa entro il 31/12/2018 e non oltre tale data poiché anche nella fattispecie è applicabile l' art. 2948 c.c. In base a quanto stabilisce il comma 161 dell' articolo 1 della legge n. 296 del 2006 gli avvisi di accertamento per le imposte locali debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Nel caso di specie quindi l' atto risulta consegnato in ritardo e di conseguenza è applicabile la prescrizione. Per la Tari il termine di prescrizione è di cinque anni. Ciò comporta che se l' avviso di accertamento o la cartella di pagamento vengono notificati dopo tale termine non devono essere corrisposti. La sentenza n. 28576/17 del 29/11/2017 della S. C. ha specificato il termine entro cui si prescrive la pretesa di pagamento. Giova inoltre rammentare che l' avviso di accertamento è un mero atto amministrativo con funzione di pretesa o al massimo di precetto che non porta all' applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale; in altre parole l' articolo 2953 codice civile è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito a pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente dovrà applicarsi la prescrizione breve.() Detto in altri termini i tributi locali si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell' ambito di una «causa debendi» di tipo continuativo in quanto l' utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall' ente impositore o del beneficio da esso concesso senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell' esistenza dei presupposti impositivi. Essi quindi vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2948 n. 4 codice civile (Ctr Sicilia sentenza n. 535 del 5/2/2018 Ctr Lombardia sentenza 5620/22/2018). Tra l' altro l' avviso di accertamento è senza dubbio alcuno atto di natura sostanziale e non processuale. Pertanto esclusa la natura di atto processuale dell' avviso di accertamento non può invocarsi il principio della scissione degli effetti della notificazione.