20/04/2020 - Revisori, illegittima la revoca per conflittualità ed eccesso di attività
segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
Revisori, illegittima la revoca per conflittualità ed eccesso di attività
di Marco Rossi e Patrizia Ruffini
La conflittualità tra i revisori e gli organi comunali, anche quando risulta particolarmente marcata con eccesso di attività, non può supportare la revoca, che richiede invece la puntuale contestazione degli addebiti e dei ritardi nello svolgimento dei compiti di legge. É anche da escludere la possibilità di una revoca fiduciaria e discrezionale.
Conla sentenza n. 192/2020, il Tar Marche ha deciso del conflitto fra un Comune e l'organo di revisione, sfociato nella revoca di quest'ultimo da parte dell'ente.
Nel giudicare il merito del ricorso alla delibera da parte dei revisori, il Tar ha ricordato che l'articolo 235 del Dlgs n. 267 del 2000 prevede, al secondo comma, che «Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)». Inoltre l'articolo 239 delllo stesso Dlgs prevede, al comma 1, lettera a), tra i compiti del revisore dei conti, l'«attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento».