20/04/2020 - Articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8. Nuova disciplina del vice segretario comunale.
tratto da FB
Articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.8. Nuova disciplina del vice segretario comunale.
"Deve essere chiarito, in primo luogo, come la nuova disciplina presenti carattere eccezionale rispetto alla normativa in precedenza illustrata e che la novella ha introdotto una deroga all'ordinario istituto del vice segretario per l'ipotesi di vacanza della sede.
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La nuova normativa presenta, inoltre, una limitata efficacia temporale - 3 anni dalla sua entrata in vigore - ed è priva di una valenza generale, essendo applicabile solo ai comuni aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti nonché, in riferimento alle convenzioni di segreteria - solo ai fini applicativi della nuova figura del vice segretario -
per quelle la cui somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti.
per quelle la cui somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti.
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Si ribadisce, da ultimo che l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 16-ter prevede espressamente, in riferimento agli enti destinatari della disposizione , che: "resta salva, per il Ministero dell’Interno, la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco" .
Tale disposizione, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario, enunciata nell'articolo 97 del TUEL."
Tale disposizione, con ogni evidenza, è volta ad assicurare effettività al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario, enunciata nell'articolo 97 del TUEL."